Cassazione Penale, Ordinanza n. 32453/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Ha contestato, sotto diversi profili, la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, la carenza di prova della responsabilità e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che i motivi riproducevano, in diverso ordine, le doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, senza sviluppare una critica argomentata alla sentenza impugnata. I motivi sulla responsabilità pretendevano inoltre una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e risultavano manifestamente infondati alla luce della ricostruzione accolta dai giudici di merito: l'imputato era stato constatato presso il container 39 insieme a un'altra persona, con la quale costituiva un nuovo nucleo familiare, in presenza di tutto il necessario per vivere, dopo aver lasciato l'unità abitativa dei genitori, indicata come container 11. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione fondata sulla durata dell'occupazione abusiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici, apparenti e manifestamente infondati. Ha escluso che potesse procedersi a una rivalutazione del fatto e ha ritenuto sufficiente, quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p., il riferimento alla durata dell'occupazione abusiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata negata in ragione della durata dell'occupazione abusiva.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare, anche con diverso ordine espositivo, motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza formulare una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova rivalutazione del fatto e del materiale probatorio quando il ricorso si risolva nella riproposizione della ricostruzione alternativa già esaminata e respinta dai giudici di merito.
- La censura relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondata quando la motivazione di merito valorizzi, in modo adeguato, la durata dell'occupazione abusiva quale elemento incompatibile con la minima offensività richiesta dall'art. 131-bis c.p.
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