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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22236/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della Circolare del D.A.P. 2/10/2017 nella parte in cui limita ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis il ricevimento a due pacchi al mese per un peso complessivo non superiore a 10 kg; si denunciava violazione dell'art. 1 legge 354/1975 e dell'art. 14 d.P.R. 230/2000 in relazione all'art. 3 Cost., mancanza di motivazione dell'abbassamento della soglia e vizio di motivazione dell'ordinanza che aveva respinto il reclamo. Il ricorrente sosteneva altresì che il controllo minuzioso sui pacchi escludeva i rischi invocati e che la limitazione sarebbe sproporzionata e potenzialmente lesiva della dignità (art. 3 CEDU).

La decisione

Rigetto del ricorso in cassazione; la Corte ha però rettificato la motivazione dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 619 c.p.p. La Corte ha ritenuto che: (i) il diritto a ricevere beni dall'esterno è riconosciuto e regolamentabile (art. 3 ord. pen. e art. 14 d.P.R. 230/2000); (ii) l'art. 41-bis consente espressamente la limitazione delle somme, beni e oggetti ricevuti dall'esterno e l'art. 14 d.P.R. 230/2000 ammette limitazioni fondate su motivate esigenze di sicurezza; (iii) la Circolare D.A.P. è atto regolamentare generale che non richiede una motivazione puntuale per ogni singola disposizione nell'atto stesso; (iv) le ragioni indicate dal Magistrato e dal Tribunale (controllo minuzioso dei pacchi, prevenzione di posizioni di supremazia e uniforme applicazione del regime, esistenza di servizi quali sopravvitto e biblioteca, esistenza di due pacchi straordinari annuali per cambi stagionali) giustificano la limitazione; (v) la differenza di trattamento tra regime ordinario e 41-bis è collegata alle finalità del regime differenziato e non è, di per sé, illegittima. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    "la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno"

    Il regime differenziato prevede espressamente la possibilità di limitare i beni e gli oggetti ricevuti dall'esterno per ragioni connesse agli obiettivi del 41-bis (isolamento dai contatti criminali).

  • art. 3 ord. pen.

    "beni provenienti dall'esterno"

    Riconosce l'esistenza di beni provenienti dall'esterno e rimette al regolamento la possibilità di porre limitazioni; quindi il diritto non è assoluto ma regolamentabile.

  • art. 14 d.P.R. 230/2000

    "sono ammesse limitazioni sostenute da motivate esigenze di sicurezza, anche in relazione alla differenziazione del regime detentivo, che consegue all'applicazione degli artt. 14 bis, 41 bis e 64 della legge"

    Consente limitazioni al possesso, acquisto e ricezione di beni per i detenuti purché fondate su motivate esigenze di sicurezza e in relazione alla differenziazione del regime.

  • art. 14, comma 6, d.P.R. 230/2000

    "limite complessivo di venti chilogrammi al mese"

    Per i detenuti non sottoposti al regime differenziato è previsto un limite quantitativo differente (20 kg/mese), evidenziando la diversa disciplina tra regimi.

  • Circolare D.A.P. 2/10/2017, art. 20

    "il detenuto può ricevere due pacchi al mese, del peso complessivo non superiore a 10 chilogrammi"

    La Circolare stabilisce la misura concreta della limitazione per i detenuti in regime differenziato; la Corte l'ha ritenuta compatibile con le norme che ammettono limitazioni per ragioni di sicurezza.

  • art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen.

    Predisposto come causa di reclamo avverso atti del regolamento e della gestione carceraria; il reclamo può fondarsi sulla violazione del regolamento interno.

  • art. 1 legge 354/1975

    Norma quadro sull'ordinamento penitenziario che riconosce l'insieme di diritti e limiti nella gestione della detenzione; usata a supporto della tesi difensiva ma richiede coordinamento con le disposizioni regolamentari e di sicurezza.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2018

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la limitazione dei rapporti con l'esterno prevista per il 41-bis è funzionale a evitare posizioni di supremazia e risulta compatibile con le finalità del regime differenziato.

  • art. 3 Cost./art. 3 CEDU

    Richiamati dal ricorrente per contestare un trattamento inumano o degradante; la Corte ha ritenuto che la limitazione non raggiunge la soglia di violazione di tali principi, dato il collegamento alle esigenze di sicurezza e le misure compensative esistenti.

Massime di principio

  • Le restrizioni ai beni provenienti dall'esterno per i detenuti sottoposti al 41-bis sono ammesse dalla legge e possono essere più stringenti rispetto al regime ordinario se sostenute da esigenze di sicurezza connesse alle finalità del regime differenziato.
  • Una circolare amministrativa di natura regolamentare non richiede sempre una motivazione puntuale interna per ogni disposizione; è ammissibile valutare le motivazioni dell'Amministrazione anche al di fuori del testo regolamentare.
  • Per impugnare con successo una limitazione occorre dimostrare un concreto e grave pregiudizio all'esercizio di diritti o l'assenza di qualsiasi giustificazione di sicurezza; mere enunciazioni astratte non sono sufficienti.
  • La differenza di trattamento tra detenuti in 41-bis e in regime ordinario non è, di per sé, discriminatoria se strettamente collegata alle finalità della misura (contrastare i legami con la criminalità organizzata).
  • Servizi alternativi (sopravvitto, biblioteca, pacchi straordinari per cambio stagionale) possono attenuare l'impatto delle limitazioni e saranno considerati nella valutazione di proporzionalità.
  • In sede di reclamo è utile contestualizzare la violazione normativa invocata (articolo specifico del regolamento o della legge) e documentare la natura e l'entità del danno subito per superare il criterio di ammissibilità e ottenere l'accoglimento.

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