Cassazione Penale, Sentenza n. 22236/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della Circolare del D.A.P. 2/10/2017 nella parte in cui limita ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis il ricevimento a due pacchi al mese per un peso complessivo non superiore a 10 kg; si denunciava violazione dell'art. 1 legge 354/1975 e dell'art. 14 d.P.R. 230/2000 in relazione all'art. 3 Cost., mancanza di motivazione dell'abbassamento della soglia e vizio di motivazione dell'ordinanza che aveva respinto il reclamo. Il ricorrente sosteneva altresì che il controllo minuzioso sui pacchi escludeva i rischi invocati e che la limitazione sarebbe sproporzionata e potenzialmente lesiva della dignità (art. 3 CEDU).
La decisione
Rigetto del ricorso in cassazione; la Corte ha però rettificato la motivazione dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 619 c.p.p. La Corte ha ritenuto che: (i) il diritto a ricevere beni dall'esterno è riconosciuto e regolamentabile (art. 3 ord. pen. e art. 14 d.P.R. 230/2000); (ii) l'art. 41-bis consente espressamente la limitazione delle somme, beni e oggetti ricevuti dall'esterno e l'art. 14 d.P.R. 230/2000 ammette limitazioni fondate su motivate esigenze di sicurezza; (iii) la Circolare D.A.P. è atto regolamentare generale che non richiede una motivazione puntuale per ogni singola disposizione nell'atto stesso; (iv) le ragioni indicate dal Magistrato e dal Tribunale (controllo minuzioso dei pacchi, prevenzione di posizioni di supremazia e uniforme applicazione del regime, esistenza di servizi quali sopravvitto e biblioteca, esistenza di due pacchi straordinari annuali per cambi stagionali) giustificano la limitazione; (v) la differenza di trattamento tra regime ordinario e 41-bis è collegata alle finalità del regime differenziato e non è, di per sé, illegittima. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
"la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno"
Il regime differenziato prevede espressamente la possibilità di limitare i beni e gli oggetti ricevuti dall'esterno per ragioni connesse agli obiettivi del 41-bis (isolamento dai contatti criminali).
art. 3 ord. pen.
"beni provenienti dall'esterno"
Riconosce l'esistenza di beni provenienti dall'esterno e rimette al regolamento la possibilità di porre limitazioni; quindi il diritto non è assoluto ma regolamentabile.
art. 14 d.P.R. 230/2000
"sono ammesse limitazioni sostenute da motivate esigenze di sicurezza, anche in relazione alla differenziazione del regime detentivo, che consegue all'applicazione degli artt. 14 bis, 41 bis e 64 della legge"
Consente limitazioni al possesso, acquisto e ricezione di beni per i detenuti purché fondate su motivate esigenze di sicurezza e in relazione alla differenziazione del regime.
art. 14, comma 6, d.P.R. 230/2000
"limite complessivo di venti chilogrammi al mese"
Per i detenuti non sottoposti al regime differenziato è previsto un limite quantitativo differente (20 kg/mese), evidenziando la diversa disciplina tra regimi.
Circolare D.A.P. 2/10/2017, art. 20
"il detenuto può ricevere due pacchi al mese, del peso complessivo non superiore a 10 chilogrammi"
La Circolare stabilisce la misura concreta della limitazione per i detenuti in regime differenziato; la Corte l'ha ritenuta compatibile con le norme che ammettono limitazioni per ragioni di sicurezza.
art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen.
Predisposto come causa di reclamo avverso atti del regolamento e della gestione carceraria; il reclamo può fondarsi sulla violazione del regolamento interno.
art. 1 legge 354/1975
Norma quadro sull'ordinamento penitenziario che riconosce l'insieme di diritti e limiti nella gestione della detenzione; usata a supporto della tesi difensiva ma richiede coordinamento con le disposizioni regolamentari e di sicurezza.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2018
Giurisprudenza richiamata per affermare che la limitazione dei rapporti con l'esterno prevista per il 41-bis è funzionale a evitare posizioni di supremazia e risulta compatibile con le finalità del regime differenziato.
art. 3 Cost./art. 3 CEDU
Richiamati dal ricorrente per contestare un trattamento inumano o degradante; la Corte ha ritenuto che la limitazione non raggiunge la soglia di violazione di tali principi, dato il collegamento alle esigenze di sicurezza e le misure compensative esistenti.
Massime di principio
- Le restrizioni ai beni provenienti dall'esterno per i detenuti sottoposti al 41-bis sono ammesse dalla legge e possono essere più stringenti rispetto al regime ordinario se sostenute da esigenze di sicurezza connesse alle finalità del regime differenziato.
- Una circolare amministrativa di natura regolamentare non richiede sempre una motivazione puntuale interna per ogni disposizione; è ammissibile valutare le motivazioni dell'Amministrazione anche al di fuori del testo regolamentare.
- Per impugnare con successo una limitazione occorre dimostrare un concreto e grave pregiudizio all'esercizio di diritti o l'assenza di qualsiasi giustificazione di sicurezza; mere enunciazioni astratte non sono sufficienti.
- La differenza di trattamento tra detenuti in 41-bis e in regime ordinario non è, di per sé, discriminatoria se strettamente collegata alle finalità della misura (contrastare i legami con la criminalità organizzata).
- Servizi alternativi (sopravvitto, biblioteca, pacchi straordinari per cambio stagionale) possono attenuare l'impatto delle limitazioni e saranno considerati nella valutazione di proporzionalità.
- In sede di reclamo è utile contestualizzare la violazione normativa invocata (articolo specifico del regolamento o della legge) e documentare la natura e l'entità del danno subito per superare il criterio di ammissibilità e ottenere l'accoglimento.
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