Sentenza n. 978/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 13312/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.P.R. del 1° luglio 2022, con cui è stato annullato il precedente decreto del 29 marzo 2016 di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di autotutela sostenendo la propria estraneità all’indagine penale relativa alla manipolazione di circa 500 pratiche di cittadinanza da parte di una funzionaria ministeriale infedele, il possesso dei requisiti sostanziali, compresa la capacità reddituale, e la lesione del legittimo affidamento maturato in ragione del tempo trascorso dalla concessione. In appello ha dedotto insufficienza dell’istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, assumendo che l’annullamento fosse intervenuto circa sei anni dopo il decreto originario, oltre il termine di dodici mesi, e che si fosse consolidato un affidamento incolpevole. Ha inoltre contestato l’utilizzabilità della sentenza di patteggiamento della funzionaria nel giudizio amministrativo, sostenendo che le irregolarità fossero imputabili esclusivamente alla dipendente e non potessero ricadere sul privato incolpevole, anche in applicazione del principio di immedesimazione organica. Ha infine sostenuto che i requisiti per la cittadinanza risultassero già documentati nella pratica originaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la legittimità dell’annullamento della concessione della cittadinanza. La pratica dell’appellante risultava compresa tra quelle coinvolte nei procedimenti penali e il provvedimento originario era stato adottato in carenza di una completa istruttoria, senza adeguate verifiche sui redditi, a fronte anche di un parere prefettizio sfavorevole, e mediante l’utilizzo illecito della credenziale informatica del dirigente competente. Tali circostanze non erano desunte esclusivamente dalla sentenza di patteggiamento, ma risultavano dagli elementi complessivi emersi in sede penale e non erano controverse tra le parti. L’assenza di elementi concreti di responsabilità personale dell’appellante non impedisce l’autotutela: la buona fede non recide il collegamento tra la genesi criminosa del provvedimento e l’interesse pubblico alla legalità e alla correttezza dell’azione amministrativa. L’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, nella versione ratione temporis applicabile, non imponeva il limite massimo di dodici mesi per l’annullamento della concessione della cittadinanza, poiché tale limite riguarda i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici; resta comunque il requisito del termine ragionevole. Nel caso concreto, il rilievo della cittadinanza per l’interesse dello Stato-comunità giustificava l’intervento anche a distanza di alcuni anni, in prevalenza rispetto all’esigenza di conservazione dell’atto illegittimo. Il giudice non ha accertato direttamente il diritto alla cittadinanza, poiché mancava un procedimento amministrativo lecitamente concluso e la materia conserva profili di discrezionalità amministrativa. Ha tuttavia imposto al Ministero di riesaminare l’originaria istanza senza esigere una nuova domanda. Nella riedizione del potere l’Amministrazione dovrà verificare i requisiti di legge e potrà considerare eventuali elementi sopravvenuti di responsabilità dell’interessato; in mancanza di tali elementi, le vicende penali relative alla funzionaria non potranno, da sole, costituire motivo ostativo alla concessione. Spese di appello compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 12 mesi
Il limite massimo di dodici mesi, nella disciplina ratione temporis applicabile, riguarda i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici e non si applica al provvedimento concessivo della cittadinanza; resta comunque necessario il rispetto di un termine ragionevole, valutabile alla luce del particolare rilievo della cittadinanza e dell’esigenza di ripristinare la legalità.
artt. 444 e 445 c.p.p.
sentenza di patteggiamento
La decisione non attribuisce efficacia decisiva autonoma alla sentenza di patteggiamento, rilevando che la riconducibilità della pratica ai procedimenti penali emergeva anche da ulteriori elementi e non esclusivamente da tale pronuncia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata nel dispositivo per disporre l’oscuramento delle generalità dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizione richiamata nel dispositivo a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Massime di principio
- L’Amministrazione può annullare in autotutela una concessione della cittadinanza italiana anche quando non siano accertati profili di responsabilità personale del beneficiario, se il provvedimento originario è stato formato all’esito di un procedimento gravemente alterato da condotte illecite e privo di un’istruttoria effettiva; la buona fede del destinatario non rende intangibile un atto la cui genesi criminosa compromette l’interesse pubblico alla legalità dell’azione amministrativa.
- Il termine massimo di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici non si applica al provvedimento di concessione della cittadinanza italiana; anche in tale ipotesi l’autotutela deve comunque essere esercitata entro un termine ragionevole.
- Nel bilanciamento tra affidamento del beneficiario e interesse pubblico, il particolare rilievo della cittadinanza italiana per lo Stato-comunità può giustificare l’annullamento d’ufficio anche a distanza di alcuni anni, quando occorra ripristinare la legalità violata da un procedimento non genuino.
- In assenza di un procedimento amministrativo lecitamente concluso, il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione nell’accertamento definitivo dei presupposti per la concessione della cittadinanza, soprattutto quando la relativa valutazione presenta profili di discrezionalità.
- Quando l’annullamento della concessione della cittadinanza dipende da un procedimento amministrativo inquinato da condotte illecite di funzionari pubblici, l’Amministrazione deve riesaminare l’originaria istanza anche senza una nuova domanda; le vicende penali relative ai funzionari non possono, da sole e in assenza di elementi di responsabilità dell’interessato, costituire motivo ostativo alla nuova concessione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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