Cassazione Penale, Sentenza n. 373/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra nove sentenze; il giudice di merito aveva riconosciuto la continuazione solo per le sentenze nn. 1,2,3,4,5 e 9 e aveva rigettato la richiesta con riferimento alle sentenze nn. 6,7,8 (reati esecutivi già unificati in precedenza secondo il ricorrente). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 671 c.p.p. per il mancato riconoscimento della continuazione con riguardo alle nn. 6,7,8, facendo presente che tali pronunce erano state già unificate in sede esecutiva con la sentenza n.9 (ordinanza Tribunale di Viterbo 5/3/2015). Inoltre deduceva errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il giudice dell'esecuzione non poteva trascurare la precedente decisione di unificazione in sede esecutiva senza motivare specifiche e significative ragioni. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della domanda di continuazione con riferimento ai provvedimenti nn. 6,7,8 e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione (diversa composizione). Non si è pronunciata sulle contestazioni relative al calcolo della pena, perché assorbite dalla rinnovata valutazione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine al riconoscimento della continuazione tra più sentenze ai fini dell'esecuzione; il giudice non può ignorare una precedente decisione di unificazione in sede esecutiva senza specifica motivazione
art. 78 cod. pen.
Regola il cumulo materiale e la determinazione delle pene complessive; nel provvedimento di merito era stata applicata la riduzione prevista dall'art. 78 nella misura indicata
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013 - Marinkovic)
Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013 (dep. 2014), Marinkovic
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve tenere conto di precedenti decisioni di unificazione in sede esecutiva e può discostarsene solo motivando specifiche e significative ragioni per ritenere che i fatti non rientrino nel medesimo disegno criminoso
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione chiamato a valutare la continuazione non può ignorare una precedente unificazione operata in sede esecutiva: se decide di non seguirla deve motivare in modo specifico e rilevante
- La presenza di una precedente ordinanza di unificazione in fase esecutiva costituisce un elemento fortemente probativo della sussistenza della continuità tra reati e grava sull'organo che intende discostarsene l'onere di giustificarne la diversa valutazione
- Se la Cassazione annulla limitatamente al punto concernente la continuazione, la determinazione del trattamento sanzionatorio rimane sospesa e verrà rideterminata dal giudice di rinvio in funzione della nuova valutazione
- Nelle strategie difensive è utile documentare e sottolineare ogni precedente decisione di unificazione in sede esecutiva e richiedere espressa motivazione se il giudice dell'esecuzione la rifiuta
- Quando più sentenze vengono ricondotte alla continuazione, il calcolo della pena complessiva e l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 78 vanno riconsiderate dopo che sia definita la portata della continuazione
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