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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11727/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello di condanna è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 424 e 336 c.p. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza d'appello esclusivamente sotto due profili: la ritenuta recidiva e la dosimetria della pena. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, in parte, sostanzialmente ripetitivi di questioni già esaminate e adeguatamente decise dai giudici di merito, e, in parte, generici, in quanto non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • artt. 424 e 336 c.p.

    Indicati come base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito degli elementi costitutivi dei reati, trattandosi di ordinanza di inammissibilità.

  • Cassa delle ammende

    È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza indicare specifici errori della decisione impugnata.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si presenti generico e non si confronti in modo puntuale con la motivazione della sentenza gravata.
  • Le doglianze relative alla recidiva e alla dosimetria della pena devono essere articolate in modo specifico e argomentato; la mera reiterazione di contestazioni già vagliate non è sufficiente a fondare l'ammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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