Cassazione Penale, Ordinanza n. 11727/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello di condanna è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 424 e 336 c.p. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza d'appello esclusivamente sotto due profili: la ritenuta recidiva e la dosimetria della pena. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, in parte, sostanzialmente ripetitivi di questioni già esaminate e adeguatamente decise dai giudici di merito, e, in parte, generici, in quanto non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
artt. 424 e 336 c.p.
Indicati come base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito degli elementi costitutivi dei reati, trattandosi di ordinanza di inammissibilità.
Cassa delle ammende
È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza indicare specifici errori della decisione impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si presenti generico e non si confronti in modo puntuale con la motivazione della sentenza gravata.
- Le doglianze relative alla recidiva e alla dosimetria della pena devono essere articolate in modo specifico e argomentato; la mera reiterazione di contestazioni già vagliate non è sufficiente a fondare l'ammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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