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Sentenza

Sentenza n. 713/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Molise limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante aveva promosso davanti al TAR Molise un giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione di una sentenza del giudice civile che aveva ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito l'attribuzione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il TAR aveva accolto la domanda e liquidato le spese del giudizio in euro 450,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L'appello è stato proposto esclusivamente contro il capo relativo alle spese, deducendo che la somma liquidata fosse inferiore ai parametri tariffari minimi previsti dalla Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR Molise limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado. Richiamando, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., precedenti della Sezione su controversie analoghe, ha ritenuto congrua un'equa liquidazione delle spese del giudizio di primo grado nella misura di euro 800,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge, nonché del contributo unificato ove versato. La decisione è stata assunta secondo il principio di soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.

    Consente una motivazione sintetica mediante richiamo a precedenti conformi; il Consiglio di Stato lo ha utilizzato per rinviare a precedenti della Sezione su casi analoghi.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Individua la carta elettronica per l'aggiornamento professionale attribuita in esecuzione della sentenza civile posta a fondamento del giudizio di ottemperanza.

  • decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, Tabella n. 21 dell'Allegato 1

    Parametri tariffari richiamati per valutare la congruità della liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.

Massime di principio

  • Quando l'appello riguarda esclusivamente il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese processuali, il valore della controversia in secondo grado coincide con quello delle sole spese oggetto di impugnazione.
  • La liquidazione delle spese processuali deve rispettare i parametri tariffari applicabili; ove l'importo determinato dal giudice di primo grado risulti inferiore ai minimi ritenuti applicabili, il giudice d'appello può riformare parzialmente la sentenza e rideterminare le spese in una misura congrua.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'impugnazione limitata alla statuizione sulle spese non rimette in discussione la decisione relativa all'esecuzione del giudicato, ma consente di riesaminare autonomamente la correttezza della liquidazione delle spese.
  • In applicazione del principio di soccombenza, la parte soccombente nel grado d'appello deve rifondere le spese di quel grado e il contributo unificato, ove versato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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