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Sentenza

Sentenza n. 9486/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensiva, a) dell’Ordinanza di demolizione e ripristino n. 7 del 20 giugno 2024, notificata al destinatario il successivo 25 giugno 2024 con la quale si disponeva “di provvedere alla demolizione delle strutture non autorizzate sopra specificate ed al ripristino dell’originario stato dei luoghi, entro e non oltre gg 90 (giorni novanta) dalla data di ricezione della presente, il tutto a proprie spese e con riserva di ogni ulteriore provvedimento di legge”; b) di tutti gli atti presupposti, preparatori e consequenziali ad essa, comunque, connessi anche se non conosciuti.

Giustizia amministrativa202410706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino relativa a cinque tettoie destinate a rimessa, legnaia e pollaio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo la violazione e falsa applicazione della legge n. 47/1985, del D.M. 2 marzo 2018 e del d.l. n. 69/2024, nonché eccesso di potere per insufficienza dell'istruttoria e omessa verifica del rapporto tra il sacrificio imposto e l'utilità pubblica perseguita. Ha sostenuto che i manufatti, realizzati in epoca risalente, fossero anteriori al 1928 o comunque edificati quando il territorio di Rieti non era classificato sismico, che costituissero pertinenze dell'edificio principale e fossero quindi ricompresi nella concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2000, oppure che rientrassero nell'attività edilizia libera. Il Comune ha sostenuto che le opere dovessero essere considerate unitariamente. Il giudice ha esaminato separatamente i manufatti, verificando per ciascuno la natura pertinenziale, precaria e la riconducibilità all'art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001 e al D.M. 2 marzo 2018.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria di replica del Comune, poiché il ricorrente non aveva depositato memoria conclusionale e la replica non può essere utilizzata per introdurre tardivamente argomenti estranei alla funzione di risposta a una memoria avversaria. Nel merito, ha escluso che le cinque opere potessero essere considerate unitariamente, poiché realizzate in tempi diversi e senza una radicale trasformazione dell'insediamento edilizio originario. Ha tuttavia escluso la natura di pertinenza urbanistica dei manufatti, trattandosi di depositi agricoli e ricoveri per animali potenzialmente autonomi rispetto al bene principale; ha quindi respinto l'argomento secondo cui essi fossero compresi nella concessione in sanatoria del 2000. Ha inoltre ritenuto non dimostrata la precarietà dei manufatti diversi dal n. 2 e incompatibile tale precarietà con la loro risalente esistenza e con gli interventi non meramente riduttivi eseguiti nel tempo. Il ricorso è stato accolto limitatamente al manufatto n. 2, una tettoia ad uso legnaia di superficie inferiore a tre metri quadrati, realizzata con struttura precaria in tubi metallici e giunti. Tale manufatto è stato ricondotto all'attività edilizia libera prevista dall'art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001, come integrato dal D.M. 2 marzo 2018, per la limitata dimensione e la natura precaria; inoltre, la violazione della normativa antisismica non è stata ritenuta sufficiente a giustificarne la demolizione, alla luce dell'art. 94-bis d.P.R. 380/2001 e della disciplina regionale sugli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità. Per gli altri manufatti, tutti superiori a dieci metri quadrati, il TAR ha ritenuto non applicabile l'attività edilizia libera per difetto del requisito delle limitate dimensioni. Quanto al manufatto n. 4, indicato nell'ordinanza anche come sesto manufatto, l'ancoraggio all'edificio principale e la modifica della sagoma e del prospetto rendevano necessario il permesso di costruire. L'ordinanza è stata pertanto annullata solo nella parte relativa al manufatto n. 2 e confermata per il resto. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001

    “[…] i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: […] e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”

    La disposizione, integrata dal glossario del D.M. 2 marzo 2018, comprende tra gli interventi di edilizia libera ripostigli per attrezzi e manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, nonché ricoveri per animali domestici e da cortile. Nel caso concreto è stata ritenuta applicabile soltanto al manufatto n. 2.

  • D.M. 2 marzo 2018

    “Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento” di “ripostigli per attrezzi, manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo” e di “ricoveri per animali domestici e da cortile, voliere e assimilate, con relativa recinzione”

    Il glossario integra l'art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001, ma richiede che il manufatto accessorio sia di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo.

  • art. 94-bis d.P.R. 380/2001

    La contestazione della normativa antisismica non giustifica l'ordine di demolizione di un manufatto rientrante nell'edilizia libera e privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, secondo le caratteristiche dimensionali e costruttive accertate.

  • art. 8, comma 1, lett. aa), Reg. Reg. Lazio n. 26/2020

    “I progetti relativi agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’articolo 94bis del d.P.R. 380/2001 e successive modifiche, non sono soggetti ad autorizzazione sismica di cui all’articolo 4, qualora ricadenti, tra le seguenti tipologie: […] aa) piccole costruzioni isolate, non destinate a civile abitazione, siano esse prefabbricate o meno, con superfici lorde non superiori a 10,00 metri quadrati e di altezza massima di 3,50 metri, non collocati su fabbricati esistenti”

    La norma regionale esclude dall'autorizzazione sismica determinate piccole costruzioni isolate prive di rilevanza per la pubblica incolumità; il TAR ne ha valorizzato l'applicabilità al manufatto n. 2.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La memoria di replica è ammessa per rispondere alle nuove deduzioni contenute nella memoria conclusionale avversaria; è inammissibile quando la controparte non abbia depositato memoria conclusionale e non può servire a eludere i termini per le difese finali.

Massime di principio

  • I manufatti edilizi realizzati in tempi diversi e non integranti una radicale trasformazione dell'insediamento originario devono essere valutati atomisticamente ai fini della verifica dell'abusività e dell'applicabilità dell'attività edilizia libera; non possono essere considerati unitariamente per il solo fatto della loro collocazione nel medesimo compendio.
  • I depositi agricoli e i ricoveri per animali non costituiscono, di regola, pertinenze urbanistiche quando siano suscettibili di utilizzazione autonoma e separata e non risultino coessenziali al bene principale; non possono quindi essere automaticamente ricompresi in una concessione edilizia in sanatoria relativa all'edificio principale.
  • La riconducibilità di un manufatto accessorio all'attività edilizia libera richiede, secondo l'art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001 e il D.M. 2 marzo 2018, la limitata dimensione e, per i ripostigli e manufatti accessori, la mancata stabile infissione al suolo, oltre agli ulteriori requisiti tipologici applicabili.
  • Una tettoia di superficie superiore a dieci metri quadrati non può essere considerata manufatto accessorio di limitate dimensioni ai fini dell'edilizia libera; la realizzazione di una tettoia ancorata a un edificio, quando modifica sagoma e prospetto e non abbia natura precaria o pertinenziale, richiede il permesso di costruire.
  • La contestazione della normativa antisismica non è sufficiente a fondare la demolizione di un manufatto rientrante nell'edilizia libera e privo di rilevanza per la pubblica incolumità, quando ricorrano i requisiti dimensionali e costruttivi previsti dall'art. 94-bis d.P.R. 380/2001 e dalla disciplina regionale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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