Cassazione Penale, Ordinanza n. 04082/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP del Tribunale di Taranto che aveva applicato la pena, deducendo un vizio di motivazione in relazione alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, in caso di ricorso avverso sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l'impugnazione solo per specifiche violazioni di legge tassativamente indicate. Il motivo proposto non rientra tra queste, perché non denuncia una difformità tra richiesta e decisione, né vizi della volontà dell'imputato, né questioni sulla qualificazione giuridica del fatto, né una pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il vizio di motivazione dedotto non è scrutinabile nel ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. L'inammissibilità è stata dichiarata de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente applicazione delle statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
richiamato come parametro per la verifica delle cause di proscioglimento, ma il suo mancato esame in motivazione non è deducibile nel ricorso contro sentenza di patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena alle sole violazioni di legge tassativamente previste; non include il vizio di motivazione sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
art. 33040 del 2015 (Jazouli)
richiamata quale precedente di principio sulle nozioni di pena illegale rilevanti in sede di impugnazione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i vizi di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano quindi esclusi i motivi che censurano la sola motivazione della decisione.
- La dedotta omessa o insufficiente verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo di ricorso ammissibile contro il patteggiamento, salvo che si traduca in una delle violazioni di legge tipizzate dalla norma.
- La nozione di pena illegale rilevante ai fini dell'impugnazione contro la sentenza di patteggiamento va intesa in senso rigoroso e non può essere estesa a doglianze che non investano la difformità tra richiesta e decisione, la volontà dell'imputato o la qualificazione del fatto.
- Quando il ricorso è inammissibile de plano, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
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