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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00621/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi dovuti alla Gestione commercianti, avverso il quale il soggetto destinatario aveva proposto opposizione, rigettata sia in primo grado sia in appello. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato memoria documentando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione prevista dall'art. 1, commi 231 ss., L. n. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater). La Corte ha quindi verificato gli effetti processuali di tale adesione, rilevando che la documentazione prodotta non dimostrava l'effettivo perfezionamento della definizione né il pagamento integrale del debito, risultando anzi che l'estinzione del debito sarebbe avvenuta solo in data successiva. La questione centrale diventa dunque se la mera adesione alla definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, comporti estinzione, sospensione o inammissibilità del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ritenendo che l'adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, in assenza di prova dell'effettivo perfezionamento della definizione e dei pagamenti dovuti, non giustifichi l'estinzione del processo di cassazione ma determini l'inammissibilità del ricorso. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva. È stata inoltre esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale meccanismo sanzionatorio non opera nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. n. 193/2016

    La dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata implica un impegno a rinunciare al giudizio nei termini previsti dalla disciplina sulla rottamazione dei carichi.

  • art. 391 c.p.c.

    L'estinzione del giudizio di cassazione è richiamata come conseguenza della rinuncia del debitore ricorrente ovvero, in altri casi, come effetto dell'estinzione ex lege.

  • art. 1, commi 231 ss., l. n. 197/2022

    La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, ma la rinuncia/processuale rileva solo se la definizione è effettivamente perfezionata e se viene prodotta la documentazione dei pagamenti effettuati.

  • art. 1, comma 236, l. n. 197/2022

    "è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"

    La sospensione dei processi nelle more del pagamento non è ritenuta compatibile con il giudizio di cassazione; soprattutto, l'effetto processuale pieno presuppone il perfezionamento effettivo della definizione e la prova dei pagamenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato non si applica alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame, essendo finalizzato a reprimere impugnazioni pretestuose o dilatorie.

Massime di principio

  • In presenza di adesione alla definizione agevolata dei carichi con impegno a rinunciare al giudizio, il processo non si estingue automaticamente se non risulta provato l'effettivo perfezionamento della definizione e il pagamento delle somme dovute.
  • Quando la definizione agevolata non è ancora perfezionata, l'adesione del debitore può integrare sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e condurre all'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La disciplina della rinuncia collegata alla rottamazione dei carichi non va confusa con l'estinzione ex art. 391 c.p.c.: quest'ultima richiede i presupposti processuali propri della rinuncia o dell'effetto estintivo previsto dalla legge.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché la norma sanzionatoria è pensata per impedire impugnazioni originariamente pretestuose o dilatorie.
  • Se la parte intimata non svolge difese, sulle spese del giudizio di legittimità può non essere pronunciato alcunché.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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