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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35798/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata a Muca Ylijan. Il Procuratore generale contestava che la Corte d'appello si era limitata a valutare la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare senza considerare gli esiti del giudizio di merito (in particolare la condanna), elemento che, secondo il ricorrente, avrebbe potuto incidere sulla valutazione della pericolosità sociale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che, pur essendo corretto il principio per cui una motivazione è "apparente" se il giudice omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel caso concreto il dato istruttorio asseritamente pretermesso (gli esiti del giudizio di merito) non era stato effettivamente sottoposto alla valutazione della Corte territoriale con allegazioni sufficienti. Pertanto non può configurarsi un'omissione rilevante deducibile in sede di legittimità. Inoltre è richiamato l'onere di allegazione del Pubblico Ministero e l'impossibilità per il giudice d'appello di procedere ad un'attività istruttoria officiosa che contrasti con il carattere devolutivo dell'impugnazione. Di conseguenza il ricorso è inammissibile e il provvedimento impugnato resta confermato.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Il vizio di travisamento della prova per omissione rientra astrattamente in quest'ambito e quindi non è normalmente deducibile in sede di legittimità; tuttavia l'omissione può essere valutata nei limiti previsti dalle norme speciali sulle misure di prevenzione

  • d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 10, terzo comma

    art. 10, terzo comma del d. lgs. n. 159/2011

    Consente, per le misure personali, la sindacabilità in sede di legittimità quando omissioni o travisamenti nella motivazione investano circostanze decisive

  • d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 27, secondo comma

    art. 27, secondo comma del d. lgs. n. 159/2011

    Analoga possibilità di sindacare in sede di legittimità per le misure reali quando la motivazione sia apparente o inesistente per omissioni su fatti decisivi

  • d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, artt. 20, comma 1; 24, comma 1; 34, comma 2; 34-bis

    artt. 20, comma 1; 24, comma 1; 34, comma 2; 34-bis del d. lgs. n. 159/2011

    Richiamati come esempi in cui il giudice di merito (in particolare il tribunale) può avere poteri istruttori in materia di prevenzione patrimoniale; tuttavia tali poteri non si estendono al giudice d'appello in materia di impugnazioni devolutive

  • Sez. U., n. 5876 del 28 gennaio 2004, Bevilacqua

    Sez. U., n. 5876 del 28 gennaio 2004

    Principio secondo cui la motivazione apparente è sindacabile in sede di legittimità se il giudice omette di affrontare questioni decisive

  • Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico

    Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016

    Conferma che l'omissione di confronto con elementi decisivi può rendere la motivazione apparente

  • Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo

    Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016

    Analoghe affermazioni sulla rilevanza dell'omissione di elementi decisivi nella motivazione

  • Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello

    Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020

    Precisa i limiti entro i quali il travisamento della prova per omissione può essere ricondotto a violazione di legge e sindacato in sede di legittimità

Massime di principio

  • La motivazione è "apparente" e sindacabile in Cassazione solo se il giudice di merito è stato specificamente chiamato a valutare un elemento potenzialmente decisivo e lo ha omesso o travisato in modo tale da costituire violazione di legge
  • Se l'elemento rilevante (es. esito del giudizio di merito) non è stato concretamente posto all'attenzione della Corte territoriale con adeguate allegazioni, il ricorso per omissione di motivazione è inammissibile
  • L'onere di allegazione su fatti decisivi in sede di impugnazione grava sul ricorrente (qui il Pubblico Ministero); il giudice d'appello non è tenuto a svolgere indagini officiose in contrasto con il carattere devolutivo dell'impugnazione
  • Nelle impugnazioni contro provvedimenti sulle misure di prevenzione, la parte che contesta la decisione deve indicare e documentare chiaramente gli elementi di fatto e di diritto che il giudice avrebbe omesso di valutare se si vuol preservare la possibilità di sindacato in Cassazione
  • Se si ritiene che ci sia stata una omissione di elementi decisivi, è necessario dimostrare che tali elementi erano effettivamente posti all'esame del giudice di merito; senza ciò la censura risulta priva di fondamento

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