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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6761/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto, da parte della Corte d'appello di Caltanissetta, della richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 635 c.p.p. e della subordinata richiesta di applicazione di una misura coercitiva (artt. 281-284 c.p.p.). La domanda si fondava su un "fatto nuovo": pronunce di annullamento della Corte di cassazione intervenute il 9 e 10 luglio 2024 con riguardo ai coimputati (Osagie Steve e Collins Sylvester) che avevano ritenuto inattendibili / false le prove testimoniali su cui si era basata l'imputazione, circostanza che, secondo il ricorrente, rende verosimile l'accoglimento della istanza di revisione anche per la sua posizione. Inoltre il ricorrente denunciava la mancata motivazione circa l'eventuale applicazione di misure coercitive.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Caltanissetta. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia adeguatamente considerato le pronunce di annullamento rese dalla stessa Corte di cassazione (che avevano ritenuto false/inattendibili le prove testimoniali e quindi avevano espresso implicitamente una prognosi favorevole alla revisione) e non abbia motivato sul punto relativo alle misure coercitive ex artt. 281-284 c.p.p. Ne consegue che la Corte d'appello dovrà riesaminare l'istanza tenendo conto dei principi di diritto richiamati (in particolare che la sospensione ex art. 635 richiede una ragionevole prognosi di esito favorevole della revisione) e provvedere anche sulla richiesta di misure cautelari coercitive.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte d'appello, quale giudice della revisione, di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena; la giurisprudenza interpretativa richiede che tale sospensione si fondi su una "ragionevole prognosi di favorevole esito della revisione" essendo istituto eccezionale e derogatorio al principio di obbligatorietà dell'esecuzione

  • artt. 281, 282, 283, 284 cod. proc. pen.

    Elencano le misure coercitive cautelari (es. custodia cautelare, arresti domiciliari, obbligo di dimora, obbligo di presentazione) che il giudice della revisione può applicare in luogo della detenzione durante la sospensione dell'esecuzione; la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi su tale richiesta

  • Giurisprudenza della Cassazione (orientamenti citati)

    ragionevole prognosi di favorevole esito della revisione

    La giurisprudenza consolidata afferma che la sospensione ex art. 635 è possibile solo se emerge una verosimile probabilità di accoglimento della revisione; quando il giudicato si fonda principalmente su prove testimoniali, la dimostrazione della falsità o dell'inattendibilità significativa di tali testimonianze può costituire fondamento concreto per la revisione

Massime di principio

  • La sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 635 c.p.p. è un rimedio eccezionale: va concessa solo se sussiste una "ragionevole prognosi" di esito favorevole della revisione, non sul mero dubbio postumo sull'affidabilità delle prove
  • Se la condanna si fonda prevalentemente su prove testimoniali, decisioni successive che dichiarano tali testimonianze "inattendibili" o "false" per coimputati possono rafforzare la probabilità di accoglimento di una istanza di revisione anche per altri imputati nello stesso procedimento
  • Il giudice chiamato a decidere sulla sospensione deve esaminare e motivare espressamente l'incidenza di eventuali pronunce intervenute nel frattempo (anche di questa Corte) e spiegare perché tali pronunce non incidano o invece incidano sulla prognosi favorevole
  • L'omessa pronuncia su una richiesta di applicazione di misure coercitive sostitutive (artt. 281-284 c.p.p.) integra motivo di annullamento con rinvio: il giudice deve decidere anche su questo punto
  • Per chi propone l'istanza di sospensione/revisione è strategico collegare in modo preciso le nuove pronunce o elementi di prova alla propria posizione (dimostrando la rilevanza e l'effetto concreto sulle valutazioni di merito) e richiedere espressamente l'applicazione di misure coercitive alternative alla detenzione
  • Il giudice di merito non può anticipare il risultato del giudizio di merito ma deve compiere una valutazione prognostica motivata sulla verosimiglianza dell'accoglimento della revisione

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