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Sentenza

Sentenza n. 1115/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo che aveva condannato il Ministero all’erogazione di buoni elettronici di spesa del valore di 1.000 euro per ciascuna ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrici esecutanti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 4394/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva imposto al Ministero dell’Istruzione e del Merito di erogare, mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, 1.000 euro in favore di ciascuna ricorrente. Il titolo era stato notificato al Ministero tramite PEC il 17 febbraio 2025, ma l’Amministrazione non aveva provveduto nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l’attuazione coattiva del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie delle pubbliche amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme spettanti mediante l’adempimento previsto dal titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il commissario deve svolgere il munus in via obbligatoria e senza compenso aggiuntivo, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre precisato che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, mediante l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 552 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a rendere effettivo l’obbligo dell’Amministrazione, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso inutilmente prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto il termine decorreva dalla notifica del titolo al Ministero.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione per ordinare all’amministrazione l’esecuzione integrale della pronuncia.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente o funzionario della stessa amministrazione obbligata.
  • Il munus di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disposizione che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando l’incarico sia affidato a un dirigente della stessa amministrazione, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza le spese di lite seguono il criterio ordinario della soccombenza quando l’amministrazione non abbia spontaneamente dato esecuzione al titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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