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Sentenza

Sentenza del 15/07/2020 n. 15007 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli interessati impugnavano la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibile e infondata la loro domanda di revocazione avverso sentenza di merito che aveva confermato, in parte, avvisi di accertamento (sei distinti avvisi) operati dall'Agenzia a seguito di indagini bancarie su conti correnti, per operazioni ritenute inesistenti e per maggiori imponibili ai fini IVA, IRPEF e IRAP per gli anni 2004-2005. I ricorrenti deducevano, in plurimi motivi, violazioni di legge e vizi di motivazione della CTR (richiamando art. 395 c.p.c., n.4; art. 64 D.Lgs. 546/1992; art.112 c.p.c.; art.360 c.p.c.) sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente interpretato il rapporto tra giudizio di revocazione e giudizio di cassazione, non avrebbe correttamente individuato e valutato presunti errori di fatto revocatori e avrebbe reso una decisione priva o contraddittoria di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR. Le ragioni principali dell'inammissibilità sono: eccessiva prolissità e mancanza di sinteticità del ricorso (274 pagine con ampia e integrale riproduzione di atti), carenza di autosufficienza e di chiarezza dei singoli motivi, ripetitività e assenza di specificità nel contestare la decisione impugnata, nonché l'esistenza di precedente decisione della Corte (sentenza n.755/2017) che aveva già affrontato le medesime questioni, determinando un giudicato che preclude il riesame. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi Euro 25.000,00 oltre spese prenotate a debito. Non si applica il raddoppio del contributo unificato ex DPR 115/2002 art.13, comma 1-quater, data la data di notificazione.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    Richiamato dai ricorrenti come norma relativa ai casi di revocazione per errore di fatto; la Corte considera le censure generiche e non adeguatamente circostanziate rispetto ai presupposti di revocazione.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, art. 64

    Stabilisce i limiti di ammissibilità della revocazione nelle controversie tributarie: la revocazione è ammissibile solo contro sentenze che, in relazione ad accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto o non siano state impugnate con i mezzi ordinari; la Corte ha interpretato che, ove sia intervenuta precedente impugnazione (es. ricorso per cassazione) o giudicato su quelle questioni, la revocazione risulta preclusa.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella contestazione sull'interpretazione del rapporto tra giudizio di revocazione e giudizio di cassazione; la Corte non ha ritenuto fondate le argomentazioni dei ricorrenti che sostenevano un diverso rapporto tra i due rimedi.

  • art. 360 c.p.c., n. 4 e n. 5

    I ricorrenti invocavano nullità per motivazione carente o contraddittoria (n.4) e omessa o insufficiente motivazione (n.5); la Corte ha rilevato che le censure sono confuse, generiche e prive della specificità richiesta, non integrando i presupposti di annullamento per vizio di motivazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato e sul raddoppio; la Corte rileva che, trattandosi di ricorso notificato nell'intervallo 11-16 gennaio 2013, non si applica il raddoppio del contributo.

Massime di principio

  • Un ricorso per Cassazione deve essere conciso, autosufficiente e selettivo: l'integrale riproduzione di atti e documenti senza sintesi può rendere il ricorso inammissibile per mancata autosufficienza e violazione del principio di sinteticità.
  • I motivi devono essere chiari, specifici e contestualizzati: censure generiche, ripetitive o prive di indicazione puntuale degli errori non soddisfano i requisiti di ammissibilità.
  • La revocazione è ammissibile solo se la decisione impugnata non sia ulteriormente impugnabile sul punto dell'accertamento di fatto; se le stesse questioni sono già state soggette a ricorso per cassazione e giudicate, il giudicato può precludere la revocazione.
  • Quando si deduce errore di fatto revocatorio occorre indicare con precisione le circostanze decisive e dimostrare come esse incidano sulla decisione: non basta lamentare genericamente un errore in fatto.
  • In casi tributari, prima di proporre una revocazione o un nuovo ricorso, verificare la esistenza di impugnazioni precedenti e del perimetro del giudicato per evitare preclusioni processuali e condanna alle spese.
  • Le eccezioni di diritto (es. errata interpretazione dell'iter procedurale fra cassazione e revocazione) devono essere fondate su argomentazioni brevi e puntuali; altrimenti la Corte può rigettare il ricorso per vizi formali e di autosufficienza.

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