Sentenza del 15/07/2020 n. 15007 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli interessati impugnavano la decisione della CTR che aveva dichiarato inammissibile e infondata la loro domanda di revocazione avverso sentenza di merito che aveva confermato, in parte, avvisi di accertamento (sei distinti avvisi) operati dall'Agenzia a seguito di indagini bancarie su conti correnti, per operazioni ritenute inesistenti e per maggiori imponibili ai fini IVA, IRPEF e IRAP per gli anni 2004-2005. I ricorrenti deducevano, in plurimi motivi, violazioni di legge e vizi di motivazione della CTR (richiamando art. 395 c.p.c., n.4; art. 64 D.Lgs. 546/1992; art.112 c.p.c.; art.360 c.p.c.) sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente interpretato il rapporto tra giudizio di revocazione e giudizio di cassazione, non avrebbe correttamente individuato e valutato presunti errori di fatto revocatori e avrebbe reso una decisione priva o contraddittoria di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR. Le ragioni principali dell'inammissibilità sono: eccessiva prolissità e mancanza di sinteticità del ricorso (274 pagine con ampia e integrale riproduzione di atti), carenza di autosufficienza e di chiarezza dei singoli motivi, ripetitività e assenza di specificità nel contestare la decisione impugnata, nonché l'esistenza di precedente decisione della Corte (sentenza n.755/2017) che aveva già affrontato le medesime questioni, determinando un giudicato che preclude il riesame. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi Euro 25.000,00 oltre spese prenotate a debito. Non si applica il raddoppio del contributo unificato ex DPR 115/2002 art.13, comma 1-quater, data la data di notificazione.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., n. 4
Richiamato dai ricorrenti come norma relativa ai casi di revocazione per errore di fatto; la Corte considera le censure generiche e non adeguatamente circostanziate rispetto ai presupposti di revocazione.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, art. 64
Stabilisce i limiti di ammissibilità della revocazione nelle controversie tributarie: la revocazione è ammissibile solo contro sentenze che, in relazione ad accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto o non siano state impugnate con i mezzi ordinari; la Corte ha interpretato che, ove sia intervenuta precedente impugnazione (es. ricorso per cassazione) o giudicato su quelle questioni, la revocazione risulta preclusa.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nella contestazione sull'interpretazione del rapporto tra giudizio di revocazione e giudizio di cassazione; la Corte non ha ritenuto fondate le argomentazioni dei ricorrenti che sostenevano un diverso rapporto tra i due rimedi.
art. 360 c.p.c., n. 4 e n. 5
I ricorrenti invocavano nullità per motivazione carente o contraddittoria (n.4) e omessa o insufficiente motivazione (n.5); la Corte ha rilevato che le censure sono confuse, generiche e prive della specificità richiesta, non integrando i presupposti di annullamento per vizio di motivazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato e sul raddoppio; la Corte rileva che, trattandosi di ricorso notificato nell'intervallo 11-16 gennaio 2013, non si applica il raddoppio del contributo.
Massime di principio
- Un ricorso per Cassazione deve essere conciso, autosufficiente e selettivo: l'integrale riproduzione di atti e documenti senza sintesi può rendere il ricorso inammissibile per mancata autosufficienza e violazione del principio di sinteticità.
- I motivi devono essere chiari, specifici e contestualizzati: censure generiche, ripetitive o prive di indicazione puntuale degli errori non soddisfano i requisiti di ammissibilità.
- La revocazione è ammissibile solo se la decisione impugnata non sia ulteriormente impugnabile sul punto dell'accertamento di fatto; se le stesse questioni sono già state soggette a ricorso per cassazione e giudicate, il giudicato può precludere la revocazione.
- Quando si deduce errore di fatto revocatorio occorre indicare con precisione le circostanze decisive e dimostrare come esse incidano sulla decisione: non basta lamentare genericamente un errore in fatto.
- In casi tributari, prima di proporre una revocazione o un nuovo ricorso, verificare la esistenza di impugnazioni precedenti e del perimetro del giudicato per evitare preclusioni processuali e condanna alle spese.
- Le eccezioni di diritto (es. errata interpretazione dell'iter procedurale fra cassazione e revocazione) devono essere fondate su argomentazioni brevi e puntuali; altrimenti la Corte può rigettare il ricorso per vizi formali e di autosufficienza.
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