Sentenza n. 5563/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A)per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -delle cartelle esattoriali n.07120230119674848001 e n.07120230119674848002 notificate in data 10.4.2024 per la riscossione di sanzioni pecuniarie per illeciti edilizi come descritti in ruolo 2023/013729 e tutti gli atti a questi preordinati connessi e conseguenti comunque lesivi della posizione del ricorrente. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti del 24\6\2025 : -del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 0717620250001807000 fascicolo n. 2025/10712 del 21/02/2025 pervenuto il 13/05/2025 in relazione a pretesa creditoria come derivante dalle cartelle n. 07120230119674848001 e n. 07120230119674848002, e di tutti gli atti a questo preordinati, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due cartelle esattoriali notificate il 10 aprile 2024 per sanzioni pecuniarie relative a illeciti edilizi e, con motivi aggiunti, il preavviso di iscrizione ipotecaria fondato sulle cartelle
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario della riscossione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due cartelle, riferite allo stesso ruolo e a sanzioni per inottemperanza a ordini di demolizione, sostenendo che duplicassero la medesima pretesa e che le sanzioni non potessero essergli addebitate perché estraneo alla realizzazione degli abusi e privo del possesso dei terreni. Ha dedotto la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, l’inesistenza dei presupposti e il difetto di istruttoria; ha contestato l’applicabilità delle sanzioni pecuniarie a chi non poteva ottemperare materialmente all’ordine; ha denunciato la sproporzione degli importi, in particolare della sanzione di 28.000 euro, asseritamente superiore al massimo legale, e l’illegittimità derivata del ruolo e delle cartelle. Con motivi aggiunti ha impugnato il preavviso ipotecario, relativo a un credito complessivo di 60.710,82 euro, deducendo che esso comprendeva la sanzione di 28.000 euro già annullata in parte qua dalla sentenza TAR Campania n. 7427/2024, passata in giudicato; ha inoltre lamentato violazione del giudicato, invalidità del preavviso per mancata individuazione del bene da ipotecare, illegittimità e parziale avvenuto pagamento del credito, anche tramite trattenute stipendiali per complessivi 4.200 euro, e illegittimità derivata dalle cartelle. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per la preclusione derivante dai giudicati formatisi sulle ordinanze di demolizione e sulle relative sanzioni; ADER ha sostenuto di non essere responsabile della formazione del ruolo.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per violazione del divieto di bis in idem: le questioni concernenti le sanzioni e i provvedimenti presupposti erano già state decise con le sentenze TAR Campania nn. 7427 e 7428 del 30 dicembre 2024, passate in giudicato. La prima aveva annullato in parte qua, limitatamente al quantum, la sanzione di 28.000 euro relativa all’ordinanza n. 9/2021; la seconda aveva confermato la sanzione di 20.000 euro relativa all’ordinanza n. 10/2021. Sono stati invece accolti integralmente i motivi aggiunti e annullato il preavviso di iscrizione ipotecaria, perché il credito complessivo di 60.710,82 euro continuava a comprendere la sanzione ridotta dal giudicato e l’atto non distingueva tra la parte legittima e quella illegittima della pretesa. Il Comune avrebbe dovuto intervenire sul ruolo dopo il giudicato, sgravando gli importi non più dovuti e quelli già pagati, eventualmente imputando i pagamenti alla sanzione rimasta ferma. ADER è stata ritenuta legittimata passiva, poiché aveva emesso l’atto impugnato, ma incolpevole rispetto all’errore nella formazione e mancata rettifica del ruolo, imputabile al Comune. Spese compensate; contributo unificato relativo ai motivi aggiunti a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 31, commi 3 e 4-bis, d.P.R. 380/2001
Pertanto, considerata la presenza dei due giudicati sopra citati, il ricorso principale va dichiarato inammissibile per violazione del divieto di bis in idem, posto che affronta la medesime questioni risolte nel merito nelle due sentenze citate e che dispongono in via definitiva la demolizione del bene, l’acquisizione al patrimonio del Comune e il pagamento della sanzione per inottemperanza.
La sentenza non decide nuovamente nel merito i presupposti soggettivi e la misura delle sanzioni edilizie: le relative questioni sono precluse dai precedenti giudicati.
Massime di principio
- Quando le cartelle di riscossione riproducono pretese sanzionatorie già definite con sentenze passate in giudicato, non è possibile riaprire in un nuovo giudizio le medesime questioni di merito, che risultano precluse dal divieto di bis in idem.
- Se un giudicato annulla o riduce una componente del credito iscritto in un ruolo unitario, l’amministrazione creditrice deve adeguare il ruolo e la riscossione alla pronuncia; è illegittimo il successivo atto cautelare o esecutivo che continui a comprendere la componente non più dovuta senza distinguere gli importi legittimi da quelli illegittimi.
- Il preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su una pretesa composta da più importi è annullabile quando, dopo l’intervento di un giudicato che modifica una parte del credito, non distingue la componente ancora dovuta da quella annullata o ridotta, con conseguente rischio di gravi effetti patrimoniali per il destinatario.
- L’agente della riscossione è legittimato passivo rispetto all’impugnazione di un atto da esso emesso, ma può risultare incolpevole quando l’errore nella quantificazione o nell’aggiornamento del credito dipende dall’ente impositore che ha formato il ruolo e non lo ha rettificato dopo il giudicato.
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