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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18844/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che confermava la condanna del G.U.P. di Agrigento per estorsione (art. 629 c.p.) a carico di entrambi e per ricettazione (art. 648 c.p.) a carico di Dragomir. Neblea deduce vizio di motivazione per mancata prova della sua partecipazione (ritenendo insufficienti contatti telefonici), omissione di indicazione della sua condanna in una pagina della sentenza d'appello, chiede la derubricazione in favore di una fattispecie meno grave (art. 393 c.p.), attenuanti e l'applicazione retroattiva dell'art. 442, comma 2-bis c.p.p. per una riduzione di pena. Dragomir contesta la sussistenza dell'estorsione (assenza di minacce), chiede derubricazione ex art. 393 c.p., si dichiara autore del furto/ricettazione (o comunque contesta la qualificazione), e invoca attenuanti generiche ai sensi dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: le censure sono state ritenute generiche e rappresentano, in sostanza, un travisamento del fatto volto a riformulare la valutazione delle prove già compiuta dai giudici di merito. La sentenza di merito è stata ritenuta motivata: la condanna per estorsione è stata fondata sulle dichiarazioni della vittima, sull'arresto in flagranza nell'ambito di una consegna controllata, sul rinvenimento dei documenti della vittima nella perquisizione, sui contatti telefonici e sui riconoscimenti. Le censure specifiche di Neblea (omissione in frontespizio) sono state ritenute manifestamente infondate e non specifiche; la richiesta di applicazione retroattiva dell'art. 442 c.p.p. è inammissibile perché il beneficio richiede la rinuncia all'appello, che nel caso non c'è stata. Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascuno al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto integrato il reato di estorsione: la minaccia è stata desunta dalla prospettazione della perdita definitiva del bene sottratto se non fosse stata corrisposta la somma richiesta; le dichiarazioni della vittima e le risultanze (consegna controllata, perquisizione, contatti telefonici) hanno riscontrato la partecipazione dei ricorrenti

  • art. 648 cod. pen.

    La condanna per ricettazione a carico di Dragomir è stata motivata sul possesso dei documenti della vittima; tuttavia la Corte richiama che per la responsabilità per ricettazione è necessaria l'assenza di una spiegazione attendibile sull'origine della disponibilità della refurtiva

  • art. 393 cod. pen.

    I ricorrenti chiedevano la derubricazione alla fattispecie più favorevole (asserto recupero di credito). La Corte ha ritenuto che manchi prova di un credito tutelabile e che le circostanze dedotte non depotenziino la carica aggressiva della pretesa economica, escludendo quindi la derubricazione

  • art. 133 cod. pen.

    Le dedotte circostanze attenuanti generiche (ruolo marginale, precedente remoto, condizioni personali) sono state esaminate e rigettate dai giudici di merito; la Cassazione ha ritenuto le motivazioni dei giudici puntuali e le doglianze difensive generiche

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La norma prevede una ulteriore riduzione di 1/6 per il rito abbreviato se il condannato rinuncia all'appello. La Corte ha precisato che il presupposto indispensabile per fruire della riduzione è la rinuncia all'appello, assente nel caso in esame, rendendo inammissibile la richiesta di applicazione retroattiva

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento delle spese del processo in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza citata: il ricorso per cassazione non può essere usato per il 'travisamento del fatto'; è ammessa, invece, la censura per travisamento della prova solo se si dimostri l'inesistenza della prova o un risultato di prova incontestabilmente diverso

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito o per proporre una diversa ricostruzione dei fatti: i motivi generici che ripropongono una lettura alternativa delle prove sono inammissibili come travisamento del fatto
  • Per contestare in Cassazione la valutazione probatoria occorre dimostrare che un mezzo di prova non esiste o che il risultato della prova è manifestamente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito (no a semplici rielaborazioni difensive)
  • La derubricazione in reati meno gravi (es. sostenere l'esistenza di un credito legittimo) richiede elementi concreti che dimostrino l'effettiva esistenza del credito; dichiarazioni generiche o allegazioni non comprovate non scalfiscono la qualificazione data dai giudici di merito
  • La norma che introduce benefici di pena retroattivi (art. 442, comma 2-bis c.p.p.) richiede il presupposto specifico (rinuncia all'appello) per essere applicata: chi impugna non può contemporaneamente rivendicare il beneficio riservato a chi rinuncia all'impugnazione
  • Il semplice possesso di oggetti sottratti non prova automaticamente l'autore del furto: per ricondurre a furto o ricettazione è necessaria una spiegazione inattendibile sull'origine della disponibilità o altri elementi probatori
  • Le doglianze procedurali (es. omissioni formali nella frontespizio) devono indicare la norma violata e la concreta lesione del diritto di difesa in modo specifico per non essere dichiarate manifestamente infondate

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