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Ordinanza

Ordinanza n. 312/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prefettizio n. -OMISSIS- del 18 marzo 2026 di “comunicazione antimafia interdittiva”; - della revoca della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada prot. n.-OMISSIS- Adel 14 maggio 2026 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, compresi: a) il preavviso di revoca della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada del 22 aprile 2026, b) il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 15.5.2026 di diniego dell’accesso agli atti istruttori, c) nonché gli atti istruttori richiamati dal provvedimento e, segnatamente, il verbale della riunione del 2 marzo 2026 del Gruppo di Interforze Antimafia, che ha “confermato la sussistenza della causa ostativa di cui all’art. n67 del D. Lgs. n. 159/2011”.

Giustizia amministrativa202600494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione antimafia interdittiva, revoca della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada, preavviso di revoca e diniego di accesso agli atti istruttori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, una comunicazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Taranto ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 159/2011, nonché la conseguente revoca, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada. Sono stati inoltre contestati gli atti presupposti e conseguenziali, tra cui il preavviso di revoca, il diniego di accesso agli atti istruttori e il verbale del Gruppo di Interforze Antimafia. Dalla motivazione emerge che il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della misura, facendo valere, in particolare, l’intervenuta riabilitazione penale quale elemento idoneo a superare gli effetti ostativi della condanna.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che, allo stato della sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso non fosse assistito da sufficienti indici di fondatezza. Il Collegio ha qualificato la comunicazione antimafia come esito di attività amministrativa vincolata, diretta al mero accertamento delle cause di decadenza o divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011. Ha inoltre ritenuto che la riabilitazione penale ottenuta dal ricorrente non assorbisse automaticamente la distinta riabilitazione prevista dall’art. 70 del medesimo decreto legislativo. Quest’ultima richiede una valutazione della personalità dell’interessato fondata su fatti e comportamenti sintomatici dell’effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, e non sulla sola astensione dal compimento di ulteriori reati. Gli effetti di decadenza, sospensione e divieto derivanti dalla condanna ai sensi dell’art. 67, comma 8, non sono stati considerati effetti penali, poiché l’interdittiva antimafia ha natura cautelare e preventiva e non sanzionatoria; tali effetti possono quindi venire meno soltanto a seguito della riabilitazione prevista dall’art. 70. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa della domanda di sospensione esaminata dal TAR.

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    Prevede le cause di decadenza, sospensione e divieto accertate mediante comunicazione antimafia; la relativa attività di accertamento è stata qualificata come vincolata.

  • art. 67, comma 8, d.lgs. 159/2011

    Gli effetti di decadenza, sospensione e divieto derivanti dalla condanna sono stati qualificati come effetti non penali, collegati alla disciplina amministrativa di prevenzione.

  • art. 70 d.lgs. 159/2011

    Prevede lo strumento della riabilitazione antimafia, distinto dalla riabilitazione penale, idoneo a far cessare gli effetti inibitori della misura di prevenzione o della condanna.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, unitamente alla normativa europea richiamata, il fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati come base della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La comunicazione antimafia costituisce esito di un’attività amministrativa vincolata, diretta all’accertamento delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011.
  • La riabilitazione penale non assorbe automaticamente la distinta riabilitazione prevista dall’art. 70 del d.lgs. 159/2011, la quale richiede una valutazione della personalità dell’interessato basata su fatti e comportamenti indicativi dell’effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale.
  • Gli effetti di decadenza, sospensione e divieto derivanti dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011 non hanno natura di effetti penali, poiché appartengono al sistema amministrativo di prevenzione e non sanzionatorio.
  • Gli effetti inibitori derivanti dalla condanna rilevante ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 159/2011 possono venir meno, in subiecta materia, soltanto a seguito della riabilitazione prevista dall’art. 70 del medesimo decreto legislativo.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaAutotrasporto e trasporto di merciTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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