Cassazione Penale, Ordinanza n. 35479/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva condannato per il delitto di resistenza. Il primo motivo riproponeva una questione già affrontata nei giudizi di merito: sosteneva, in sostanza, la sussistenza di un atto arbitrario dei pubblici ufficiali tale da incidere sulla configurabilità della resistenza, ma la sentenza impugnata aveva escluso tale presupposto valorizzando la condotta pericolosa tenuta dall'imputato. Il secondo motivo deduceva la maturata prescrizione, ma veniva ritenuto infondato perché non teneva conto della contestazione della recidiva qualificata e del fatto che il decreto di citazione in appello costituisce atto interruttivo della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di doglianze già disattese con argomentazioni corrette dai giudici di merito; ha considerato il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la prescrizione non risultava maturata alla luce della recidiva qualificata contestata e dell'effetto interruttivo del decreto di citazione in appello. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
recidiva qualificata
La sua contestazione incide sul computo della prescrizione, impedendo che il motivo fondato sulla maturata prescrizione sia accolto nei termini prospettati dal ricorrente.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già esaminate e motivate in modo giuridicamente corretto dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi.
- In tema di prescrizione, la deduzione difensiva deve considerare tutti gli elementi rilevanti per il calcolo del termine, inclusa l'eventuale contestazione della recidiva qualificata e gli atti interruttivi idonei a incidere sul decorso del termine.
- La configurabilità del delitto di resistenza non può essere affermata valorizzando un preteso atto arbitrario dei pubblici ufficiali quando i giudici di merito abbiano escluso, con motivazione congrua, tale presupposto in presenza di una condotta pericolosa dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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