Sentenza del 29/11/2017 n. 28571 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2002, l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto il saldo dell'imposta dovuta e applicato la sanzione del 30% per omesso o tardivo versamento, ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13. La contribuente contestava esclusivamente la sanzione, sostenendo l'illegittimità dell'applicazione automatica della stessa, anche in relazione alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 412, alle norme dello Statuto dei diritti del contribuente e ai principi costituzionali. Deduceva inoltre vizi processuali, omessa pronuncia e l'assenza di colpevolezza nella violazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale, sia perché lo Statuto dei diritti del contribuente non costituisce parametro costituzionale rispetto ad altre leggi ordinarie, sia perché la contribuente non aveva dimostrato che il mancato pagamento fosse dovuto a una situazione di difficoltà economica. Ha escluso l'omessa pronuncia del giudice d'appello, ha ritenuto sufficientemente specifici i motivi dell'appello dell'Agenzia e ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla colpevolezza, poiché diretta a contestare un accertamento di fatto. La cartella e la sanzione sono quindi rimaste valide. C.M.G. è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.500, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
Sanzione pari al 30% dell'importo non versato.
La sanzione per omesso o tardivo versamento dell'imposta è applicabile quando il contribuente non provvede al pagamento entro il termine previsto.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412
La norma è stata ritenuta dal giudice d'appello correttamente applicata dall'Ufficio nell'ambito della liquidazione automatizzata della dichiarazione e della successiva richiesta di pagamento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la comunicazione dell'esito della liquidazione, dalla cui ricezione decorre il termine per il pagamento delle somme richieste.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5
La responsabilità sanzionatoria richiede un comportamento colpevole; tuttavia, nel caso concreto, il giudice di merito ha ritenuto non provata l'assenza di colpa e ha escluso la natura incolpevole della violazione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, e art. 10, commi 1 e 2
Le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente non possono essere utilizzate come parametro di costituzionalità nei confronti di altre leggi ordinarie, non avendo rango costituzionale o superiore alla legge ordinaria.
Articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione
I parametri costituzionali invocati non sono stati ritenuti violati; l'eccezione è stata inoltre dichiarata inammissibile per carenza di interesse concreto.
Art. 112 c.p.c.
Non vi è stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice d'appello aveva esaminato la questione relativa alla legittimità dell'operato dell'Agenzia.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
I motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza devono essere specificamente formulati e non possono essere utilizzati per trasformare inammissibilmente una contestazione di merito in una censura di legittimità.
Massime di principio
- In caso di controllo automatizzato della dichiarazione, il mancato pagamento delle somme richieste entro il termine previsto può comportare l'applicazione della sanzione del 30%, salvo specifiche cause di esclusione della responsabilità.
- La mera difficoltà economica non esclude automaticamente la sanzione: il contribuente deve allegare e dimostrare concretamente che il mancato pagamento è dipeso da una situazione oggettiva e non imputabile.
- Le contestazioni di legittimità costituzionale devono riguardare un interesse concreto e attuale; non sono ammissibili quando il contribuente non dimostra che la questione possa incidere sulla propria posizione.
- Lo Statuto dei diritti del contribuente, pur orientando l'interpretazione della normativa tributaria, non costituisce una norma di rango superiore alle leggi ordinarie e non può fungere autonomamente da parametro di costituzionalità.
- Nel giudizio di cassazione non è possibile contestare liberamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ad esempio il riconoscimento o l'esclusione della colpa, salvo specifici e ammissibili vizi di legge o motivazione.
- I motivi di ricorso devono essere distinti, chiari e specifici: la commistione tra violazioni di legge, questioni costituzionali e contestazioni di merito può comportare l'inammissibilità del ricorso.
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