Sentenza n. 790/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 19.2.2026, recante la reiezione dell’istanza del ricorrente di autorizzazione al transito in Salita degli Angeli ed in via -OMISSIS-, con sosta in prossimità della sua abitazione al civico -OMISSIS-di via -OMISSIS-, in deroga al divieto vigente; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi inclusi i pareri negativi della Polizia Locale del 2.2.2026 e del 15.11.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’autorizzazione al transito e alla sosta in deroga in una strada soggetta a divieto di circolazione
Esito
Favorevole al ricorrente (utente della viabilità)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 19 febbraio 2026, relativo alla richiesta di transito in deroga con motociclo verso la propria abitazione. Ha dedotto: eccesso di potere e violazione dei principi di correttezza e buona fede per contrasto con le precedenti autorizzazioni annuali, idonee a generare un legittimo affidamento; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa effettiva considerazione delle osservazioni presentate dopo la comunicazione dei motivi ostativi, nonché difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità; difetto di istruttoria e travisamento in ordine alla storia del divieto di transito e ai lavori di rifacimento della pavimentazione; violazione degli artt. 381 d.P.R. 495/1992 e 7, comma 4, d.lgs. 285/1992, sostenendo che il permesso in deroga potesse essere rilasciato anche in assenza dei presupposti per il contrassegno disabili; violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità per omessa valutazione di soluzioni meno restrittive, quali limitazioni orarie o l’esclusione della sola sosta; violazione della disciplina sull’accesso documentale per il ritardo nell’ostensione e per l’asserita irreperibilità degli atti relativi alla disciplina viabilistica antecedente. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il diniego fosse meramente confermativo di quello del 5 dicembre 2024 e che fosse necessaria l’impugnazione dell’ordinanza viabilistica del 21 ottobre 2024.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Il provvedimento impugnato non è stato ritenuto meramente confermativo, poiché è seguito a una nuova istanza corredata da referti medici aggiornati, a una rinnovata istruttoria, all’acquisizione di pareri, alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e alla valutazione delle osservazioni dell’interessato; esso costituisce quindi un autonomo atto lesivo, tempestivamente impugnabile. Non era inoltre necessario impugnare l’ordinanza generale sul divieto di transito, poiché il ricorrente contestava soltanto il diniego della deroga personale. Nel merito, il TAR ha accolto il quarto motivo, ritenendolo assorbente. L’art. 381 d.P.R. 495/1992 disciplina il contrassegno per disabili e richiede la certificazione medico-legale, ma non esaurisce il diverso potere discrezionale attribuito dall’art. 7, comma 4, d.lgs. 285/1992, che consente di accordare, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele anche in presenza di divieti permanenti di circolazione. Il Comune ha illegittimamente negato il permesso senza valutare adeguatamente la necessità documentata dal ricorrente di evitare salite e discese a piedi, pur non essendo egli titolare dei requisiti per il contrassegno disabili. L’amministrazione non ha inoltre verificato la concreta praticabilità di cautele idonee a consentire il transito in sicurezza, né ha adeguatamente considerato il parere favorevole di A.S.Ter s.p.a. e le modalità alternative di passaggio prospettate dal ricorrente. È stata ritenuta inammissibile anche l’integrazione postuma della motivazione effettuata dal Comune in giudizio, mediante il richiamo a un percorso pedonale alternativo non indicato nel provvedimento. Il ricorso è stato pertanto accolto e il diniego annullato. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Il nuovo provvedimento, adottato all’esito di una rinnovata istruttoria e autonomamente lesivo, è stato ritenuto tempestivamente impugnato nel termine decadenziale.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi e la valutazione delle osservazioni dell’interessato sono state considerate elementi della rinnovata istruttoria che ha escluso la natura meramente confermativa del diniego.
art. 381 d.P.R. 495/1992
La norma disciplina il contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide e richiede la certificazione medico-legale, ma non impedisce il ricorso al distinto potere autorizzatorio previsto dall’art. 7, comma 4, d.lgs. 285/1992.
art. 7, comma 4, d.lgs. 285/1992
possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele
La disposizione attribuisce all’ente proprietario della strada il potere discrezionale di autorizzare, per esigenze accertate, il transito in deroga a divieti o limitazioni anche permanenti, imponendo una valutazione concreta dei bisogni dell’istante e delle possibili cautele di sicurezza.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base per il deposito delle memorie difensive.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e proporzionalità dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- Il potere di concedere permessi di transito in deroga previsto dall’art. 7, comma 4, d.lgs. 285/1992 è distinto dal rilascio del contrassegno per disabili disciplinato dall’art. 381 d.P.R. 495/1992; pertanto, l’assenza dei requisiti per il contrassegno non esclude di per sé la possibilità di autorizzare il transito per un’accertata necessità personale.
- A fronte di una domanda di permesso in deroga ai divieti di circolazione, l’amministrazione deve valutare concretamente le esigenze documentate dal richiedente e non può limitarsi a richiamare l’esistenza del divieto o il carattere pedonale della strada.
- Il potere di deroga può essere esercitato subordinando l’autorizzazione a speciali condizioni e cautele; prima di negare il permesso, l’amministrazione deve verificare se misure specifiche possano contemperare l’esigenza individuale con la sicurezza della circolazione e la tutela della sede stradale.
- Un provvedimento successivo non è meramente confermativo quando deriva da una nuova istanza, una rinnovata istruttoria, l’acquisizione di nuovi elementi e la rivalutazione degli interessi; in tal caso è autonomamente lesivo e impugnabile.
- È inammissibile l’integrazione postuma della motivazione del provvedimento attraverso argomentazioni contenute negli scritti difensivi dell’amministrazione, soprattutto quando tali argomentazioni introducano nuovi motivi ostativi non sottoposti al contraddittorio procedimentale.
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