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Sentenza

Sentenza del 06/04/2017 n. 574 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Notifica - Trasferimento della residenza fiscale all'estero - Residenza: art. 2, c. 2, TUIR - Cancellazione dall'anagrafe e iscrizione all'AIRE - Determinazione del luogo di residenza normale - Domicilio fiscale - Residenza fiscale - Avviso di Accertamento in relazione al previo contraddittorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava l'effettività del trasferimento della residenza fiscale del contribuente in Belgio per l'anno d'imposta 2008. Sebbene il contribuente fosse cancellato dall'anagrafe italiana e iscritto all'AIRE, l'Ufficio riteneva che egli avesse mantenuto in Italia il domicilio fiscale, inteso come sede principale dei propri affari e interessi economici. A sostegno della pretesa venivano indicati, tra gli altri elementi, la carica di legale rappresentante o socio di sette società italiane, la partecipazione ad atti notarili e riunioni assembleari, numerose operazioni finanziarie in Italia, rapporti con operatori italiani e premi assicurativi versati a compagnie italiane. Il contribuente contestava inoltre la mancata allegazione delle autorizzazioni alle indagini finanziarie, l'assenza di previo contraddittorio, la nullità dell'avviso per difetto di potere di firma e l'effettività della propria residenza e domicilio in Belgio.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la decisione favorevole al contribuente della CTP di Alessandria. Ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'avviso, poiché effettuata in virtù di una delega di firma, e ha escluso la violazione del contraddittorio, rilevando che il contribuente era stato invitato dall'Ufficio a produrre documentazione sugli emolumenti percepiti quale amministratore. Nel merito, ha considerato prevalenti gli elementi indicativi del mantenimento in Italia del centro degli affari e degli interessi economici, nonostante i legami personali e amministrativi del contribuente con il Belgio. Sono state quindi confermate la ripresa a tassazione dei redditi, le maggiori imposte e le sanzioni, con condanna del contribuente al pagamento di 1.500 euro di spese processuali.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 2, TUIR (D.P.R. 917/1986)

    Si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

    I presupposti sono alternativi: è sufficiente che per la maggior parte del periodo d'imposta ricorra anche uno solo tra iscrizione all'anagrafe italiana, domicilio in Italia o residenza civilistica in Italia.

  • Art. 43 del codice civile

    Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, mentre la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

    La residenza riguarda la dimora abituale; il domicilio riguarda invece il centro principale degli affari e degli interessi. Ai fini fiscali, il domicilio può sussistere in Italia anche senza presenza continuativa e senza iscrizione all'anagrafe italiana.

  • Art. 32, D.P.R. 600/1973

    La controversia richiama i poteri dell'Amministrazione finanziaria in materia di acquisizione e utilizzo di dati e documentazione, comprese le indagini finanziarie. Nel caso concreto, la doglianza è stata ritenuta non decisiva e l'Ufficio ha dimostrato di avere richiesto al contribuente documentazione sugli emolumenti contestati.

  • Art. 7 della direttiva 83/182/CEE

    Nel determinare la residenza normale, quando i legami personali e professionali sono distribuiti tra più Stati, occorre individuare lo Stato in cui tali legami sono prevalentemente radicati, considerando anche la regolarità dei ritorni.

  • Cassazione civile, sentenza n. 5385/2012

    Il domicilio è individuato nel luogo in cui la gestione degli affari e degli interessi è esercitata abitualmente e in modo riconoscibile dai terzi; la volontà soggettiva dell'interessato non è da sola determinante.

  • Cassazione civile, sentenza n. 12311/2016

    Ai fini della determinazione del luogo della residenza normale si riconosce la preminenza dei legami professionali e personali dell'interessato in un luogo determinato.

    La residenza fiscale deve essere valutata sulla base del complesso dei legami personali, professionali, economici e patrimoniali, attribuendo rilievo al luogo in cui essi risultano prevalentemente concentrati.

  • Cassazione civile, sentenza n. 12259/2010

    Il domicilio fiscale può rimanere in Italia anche quando il soggetto non sia fisicamente presente nel territorio nazionale, se in Italia conserva il centro dei propri interessi e dei propri affari.

  • Cassazione civile, sentenza n. 6501/2015

    Il trasferimento formale all'estero e lo svolgimento di un'attività fuori dall'Italia non escludono la residenza fiscale italiana quando il centro effettivo degli interessi economici rimane in Italia.

Massime di principio

  • La cancellazione dall'anagrafe italiana e l'iscrizione all'AIRE non bastano, da sole, a escludere la residenza fiscale italiana.
  • La residenza fiscale va determinata con una valutazione complessiva e concreta dei legami personali, professionali, economici e patrimoniali, non sulla base di un singolo elemento formale.
  • Il domicilio fiscale può permanere in Italia anche se la persona vive, lavora o è formalmente residente all'estero, quando in Italia si trova il centro principale e riconoscibile degli affari e degli interessi.
  • La titolarità o la gestione di numerose società italiane, la partecipazione ad atti societari e notarili, le operazioni finanziarie e gli altri rapporti economici costituiscono indici rilevanti, soprattutto se non controbilanciati da una comprovata attività e struttura economica effettiva nello Stato estero.
  • I legami familiari, previdenziali, sanitari ed elettorali con lo Stato estero sono rilevanti, ma possono essere superati da elementi economici più consistenti e qualificati radicati in Italia.
  • Non è necessariamente decisiva la presenza fisica continuativa in Italia: rilevano anche la volontà di mantenere il centro degli interessi nel Paese e la gestione abituale degli affari riconoscibile dai terzi.
  • Il previo contraddittorio può risultare soddisfatto quando l'Amministrazione abbia invitato il contribuente a fornire chiarimenti e documenti sugli elementi posti a fondamento dell'accertamento.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe documentare non solo il trasferimento formale, ma anche l'effettività della vita personale e dell'attività economica all'estero, nonché spiegare e contestualizzare i rapporti economici mantenuti in Italia.

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