Cassazione Civile, Ordinanza n. 09005/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all’annualità 2011, emesso per la tassazione di un’area edificabile di proprietà della società contribuente. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato il valore dell’area ai fini ICI in euro 8.794.442,00, ritenendo congruo il valore già stimato dal Comune per l’anno 2009, dopo aver considerato il prezzo di acquisto e detratto i costi di urbanizzazione primaria e di bonifica, ma escludendo ulteriori oneri indicati dalla contribuente nel progetto di variante del 2016. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione, deducendo la violazione delle norme processuali sulla motivazione delle sentenze; 2) violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, assumendo che l’atto fosse stato motivato solo "postuma" sulla base di elementi successivamente addotti dall’ente; 3) violazione del criterio legale di determinazione del valore venale dell’area edificabile, sostenendo che la CTR non avesse considerato ulteriori oneri di bonifica e adattamento, già in qualche misura emersi nel 2016 e astrattamente rilevanti per ridurre il valore imponibile. La contribuente ha inoltre invocato la violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita mancata contestazione di tali fatti da parte del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, una volta che il giudice d’appello abbia riesaminato nel merito la controversia e sostituito integralmente la sentenza di primo grado, il vizio di quest’ultima non può più essere denunciato in cassazione se non è stato riconosciuto come rilevante dal giudice di appello. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile o comunque infondato per difetto di autosufficienza: la ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso il contenuto dell’avviso di accertamento né indicato i passaggi rilevanti della motivazione, impedendo alla Corte il controllo sulla dedotta carenza motivazionale; in ogni caso, la motivazione dell’avviso era stata ritenuta sufficiente perché idonea a consentire la difesa del contribuente. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo perché la CTR aveva applicato correttamente il criterio legale di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 504/1992, detraendo dal valore di acquisto i costi di urbanizzazione e bonifica quantificati e motivando l’esclusione di ulteriori oneri; inoltre, le doglianze della società erano generiche, non autosufficienti e, in sostanza, miravano a un nuovo esame del merito e a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusi in cassazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente la deduzione in cassazione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto o per contestare genericamente l’apprezzamento di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è fortemente limitato e non consente di censurare l’insufficienza della motivazione se la questione di fatto è stata comunque esaminata dal giudice di merito.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza e contenere la precisa indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti, nonché dei passaggi motivazionali specificamente censurati.
art. 369 c.p.c.
L’atto o documento su cui si fonda il motivo va allegato o comunque localizzato in modo puntuale, a pena di improcedibilità/inammissibilità nei casi previsti.
art. 115 c.p.c.
La dedotta non contestazione di fatti può essere invocata solo indicando specificamente le emergenze processuali da cui risulti la mancata contestazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza, ma la censura è stata respinta alla luce dell’effetto sostitutivo dell’appello.
artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992
Richiamati per dedurre la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, ma la censura è stata esclusa perché assorbita/sostituita dalla decisione di appello.
art. 7, L. 212/2000
L’avviso di accertamento deve essere motivato in modo da rendere comprensibile la pretesa tributaria e consentire al contribuente un’efficace difesa; non è richiesta una motivazione analitica esaustiva di ogni possibile elemento.
art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992
Il valore imponibile delle aree edificabili va determinato secondo il valore venale in comune commercio, tenendo conto dei parametri legali applicabili, tra cui i costi di urbanizzazione e bonifica, nei limiti in cui risultino rilevanti e provati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002 sull’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura diretta contro la sentenza di primo grado quando il giudice d’appello abbia riesaminato la causa nel merito e la pronuncia di appello si sia sostituita integralmente a quella precedente.
- La deduzione di nullità della sentenza per difetto di motivazione deve misurarsi con il contenuto della decisione di appello: se il secondo giudice ha esaminato la censura e deciso nel merito, il vizio del primo grado non è autonomamente spendibile in cassazione.
- Chi deduce il vizio di motivazione di un avviso di accertamento deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando nel ricorso il contenuto dell’atto e i passaggi rilevanti della motivazione che si assumono erroneamente valutati.
- In materia tributaria, l’avviso è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente; non occorre una motivazione prolissa o analitica di ogni dettaglio.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare il mero apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specie quando la decisione impugnata abbia applicato criteri legali di valutazione e il ricorrente si limiti a proporre una diversa stima del bene.
- Nel ricorso per cassazione fondato su documenti o atti del processo, è necessario indicare con precisione dove tali documenti siano stati prodotti e allegarli o localizzarli in modo completo; il richiamo a meri stralci o a generiche emergenze istruttorie non è sufficiente.
- La mancata contestazione di un fatto non può essere affermata in modo apodittico: occorre indicare specificamente le difese avversarie e il loro contenuto incompatibile con il disconoscimento del fatto stesso.
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