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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33931/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero solo ripropositive di questioni già vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione immune da vizi logici. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato ritenuto responsabile del reato di evasione, avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e respinte nei gradi di merito: la Corte di legittimità li qualifica come non consentiti perché meramente reiterativi. La decisione di merito viene ritenuta sorretta da argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto alle doglianze difensive, coerenti con le emergenze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche sia quanto agli elementi oggettivi e soggettivi del reato di evasione, sia quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama la non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo corretto il diniego operato dai giudici di merito in relazione al reato contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la sentenza di merito risulti sorretta da motivazione giuridicamente corretta, coerente con le risultanze processuali e immune da manifeste illogicità, sia sul fatto sia sull'elemento soggettivo del reato.
  • Nel reato di evasione, il diniego della particolare tenuità del fatto può essere confermato in cassazione quando la motivazione di merito dia conto in modo congruo delle ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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