Regolamento (UE) 2026/1361
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1361 del Consiglio, del 15 giugno 2026, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, aggiungendo 9 persone e 45 entità all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. La misura risponde al perdurare e all’escalation dell’aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina e mira a rafforzare la pressione sulla Russia. I nuovi inserimenti riguardano principalmente operatori del settore della difesa, soggetti collegati alla produzione di droni e componentistica militare, nonché società e intermediari coinvolti nel commercio e nel trasporto del petrolio russo tramite la cosiddetta flotta ombra.
Aggiornamento dell’elenco di persone fisiche ed entità soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014 in relazione alla situazione in Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica, nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione, alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi iscritti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Il presente atto modifica esclusivamente tale elenco, aggiungendo 9 persone e 45 entità individuate dal Consiglio come soggetti che sostengono il complesso militare e industriale russo, operano in settori che generano entrate significative per il governo russo o contribuiscono a pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio collegate al petrolio russo. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento dell’elenco di soggetti soggetti a misure restrittive in relazione all’Ucraina
Il regolamento di esecuzione modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, che disciplina le misure restrittive dell’Unione nei confronti di soggetti responsabili o sostenitori di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il Consiglio motiva l’intervento con il persistere e l’intensificarsi dell’aggressione russa e con la necessità di aumentare la pressione sulla Federazione russa, anche in attuazione dell’indirizzo espresso dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 19 dicembre 2024.
Contesto e finalità
Nei considerando, il Consiglio osserva che la recente campagna militare russa ha preso di mira infrastrutture civili, comprese quelle energetiche, idriche e sanitarie, causando gravi sofferenze alla popolazione civile e incidendo sulla resilienza dell’Ucraina. In tale contesto, il regolamento mira a rafforzare il regime sanzionatorio già previsto dal regolamento (UE) n. 269/2014 mediante nuovi inserimenti nell’allegato I.
Ambito della modifica normativa
L’unica disposizione sostanziale del regolamento è l’articolo 1, che rinvia all’allegato del medesimo atto per la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. L’allegato introduce 9 persone fisiche e 45 entità nella lista dei destinatari delle misure restrittive. Il testo non introduce nuovi criteri generali autonomi, ma applica il regime già esistente alle nuove persone e società individuate dal Consiglio.
Criteri e motivi degli inserimenti
Le motivazioni addotte per l’inserimento ricadono, in sostanza, in tre gruppi:
- sostegno materiale al complesso militare e industriale russo, anche tramite sviluppo, produzione o fornitura di tecnologie e attrezzature militari;
- sostegno al governo della Federazione russa responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina;
- coinvolgimento in attività economiche e logistiche che generano entrate significative per il governo russo o che facilitano l’aggiramento delle restrizioni, in particolare nel settore petrolifero e dei trasporti marittimi.
Tra i soggetti indicati figurano anche operatori della cosiddetta "flotta ombra" russa e società di gestione tecnica/navale che, secondo il Consiglio, impiegano navi prive di adeguata copertura assicurativa e coinvolte in trasferimenti nave-a-nave o manipolazioni del sistema di identificazione automatica durante il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi russi. Tali pratiche sono richiamate come coerenti con la risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale, che identifica pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio.
Tipologie di soggetti inseriti
L’elenco comprende soggetti molto eterogenei, ma accomunati dal nesso con l’apparato bellico russo o con l’export energetico russo. In particolare:
- imprenditori e dirigenti del comparto difesa e dell’industria militare;
- società e fondazioni impegnate nella ricerca e sviluppo militare, nella produzione di droni, sensori, simulatori, sistemi di comunicazione, componenti elettronici e prodotti dual use;
- società di navigazione, operatori commerciali e gestori tecnici di navi utilizzate per il trasporto di petrolio russo in contesti irregolari o ad alto rischio;
- soggetti di Paesi terzi, inclusi Cina, Bielorussia, Hong Kong, Turchia, Emirati arabi uniti, Liberia, Azerbaigian e Russia, indicati come parte di reti commerciali o industriali che supportano la capacità militare o di finanziamento della Federazione russa.
Effetti pratici per operatori e professionisti
Per avvocati e commercialisti, il rilievo principale è l’aggiornamento della black list dell’allegato I del regolamento 269/2014. L’inserimento comporta, per i soggetti elencati, l’applicazione del regime di congelamento dei beni e del divieto di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione secondo la disciplina generale del regolamento base, ferma restando la necessità di verificare eventuali ulteriori misure già previste o coordinate con altri atti UE.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento 269/2014
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Con tale allegato vengono aggiunte 9 persone e 45 entità all’elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive.
Motivazione dell’inserimento
Nei considerando il Consiglio richiama la condanna dell’aggressione russa contro l’Ucraina e ritiene necessarie ulteriori misure restrittive per contrastare la capacità della Russia di proseguire la guerra. Gli inserimenti colpiscono soggetti che forniscono sostegno materiale al complesso militare e industriale russo, partecipano allo sviluppo, produzione o fornitura di tecnologie e attrezzature militari, oppure facilitano esportazioni di petrolio russo e pratiche marittime irregolari e ad alto rischio.
Categorie dei nuovi soggetti elencati
Le persone fisiche inserite comprendono imprenditori, dirigenti e intermediari legati all’industria della difesa e alla logistica del petrolio russo. Le entità inserite includono società di navigazione e gestori tecnici di navi impiegate per trasportare petrolio russo con trasferimenti nave-a-nave, manipolazioni dell’Automatic Identification System e coperture assicurative inadeguate, oltre a produttori di droni, componenti militari, sensori, sistemi di comunicazione, condensatori e altri beni a uso militare o dual use.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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