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Parere

Parere n. 758/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Sergio Segneri contro la Regione Sardegna per l’annullamento della delibera di Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 di approvazione del piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo; il decreto del Presidente della Regione n. 82 del 7 settembre 2006 con cui è stata disposta la pubblicazione della delibera n. 36/7; la deliberazione della Giunta n. 22/3 del 24 maggio 2006 di adozione del piano; il decreto del Presidente della Regione n. 46 del 24 maggio 2006 con cui è stata disposta la pubblicazione del piano; le deliberazioni n. 33/27 del 10 agosto 2004 e n. 15/1 del 7 aprile 2005 con cui sono stati costituiti il Comitato Scientifico ed i gruppi di lavoro; la deliberazione n. 59/36 del 13 dicembre 2005 di approvazione della proposta di piano.

Giustizia amministrativa201207470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del Piano paesaggistico regionale della Sardegna – primo ambito omogeneo e degli atti regionali presupposti, adottati e approvati tra il 2004 e il 2006.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la delibera di approvazione del Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, gli atti di adozione e pubblicazione, nonché gli atti relativi alla costituzione del Comitato scientifico e dei gruppi di lavoro e all’approvazione della proposta di piano. Ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale e derivata delle disposizioni del d.lgs. n. 42/2004 concernenti la pianificazione paesaggistica; l’incompetenza della Giunta regionale in favore del Consiglio regionale; violazioni dello Statuto speciale della Sardegna, della normativa regionale, del procedimento di pianificazione, degli obblighi di concertazione istituzionale e partecipazione, nonché vizi delle Norme tecniche di attuazione per carenza di specifica disciplina d’uso, illegittimità del meccanismo dell’intesa, violazione dell’autonomia degli enti locali, difetto di coordinamento con gli strumenti urbanistici e attribuzione alla Giunta di funzioni gestionali. Il ricorrente, proprietario di due unità immobiliari in zona B6 del Comune di Cagliari, sosteneva in termini ipotetici che gli immobili potessero essere ricompresi in categorie paesaggistiche cui si applicavano prescrizioni più restrittive delle Norme tecniche di attuazione. Nel corso del procedimento non ha riscontrato i ripetuti inviti della Sezione a confermare la permanenza dell’interesse alla decisione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente l’eccezione di difetto di interesse sollevata dalla Regione Sardegna e rilevabile anche d’ufficio. Ha affermato che, anche nel ricorso straordinario, la legittimazione e l’interesse a ricorrere devono sussistere sia al momento della proposizione sia al momento della decisione. L’interesse deve consistere in un’utilità personale, concreta e attuale derivante dall’eventuale annullamento dell’atto, non essendo ammissibile un ricorso volto al solo ripristino oggettivo della legalità o all’ottenimento di una pronuncia di principio utilizzabile in futuro. Nel caso concreto, l’interesse era stato prospettato sulla base della mera eventualità che gli immobili fossero stati inclusi in determinate categorie del Piano e che le relative Norme tecniche di attuazione fossero interpretate in senso lesivo. Lo stesso ricorrente aveva utilizzato formule dubitative, rilevando inoltre che la cartografia non consentiva di verificare con precisione la classificazione degli immobili. Tale prospettazione non dimostrava una lesione attuale e concreta. La mancata risposta ai ripetuti solleciti della Sezione ha inoltre confermato l’assenza di un interesse effettivo alla definizione del ricorso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile senza esame nel merito dei motivi dedotti.

Osservazioni

Interesse a ricorrere

Nel ricorso straordinario l’interesse a ricorrere deve essere personale, concreto e attuale, deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino alla decisione. Non è sufficiente la prospettazione di un danno meramente possibile o collegato a una futura e incerta interpretazione dell’atto impugnato.

Classificazione degli immobili nel Piano paesaggistico

La deduzione secondo cui gli immobili potrebbero essere ricompresi in categorie paesaggistiche soggette a prescrizioni restrittive, formulata in termini dubitativi e senza una precisa verifica cartografica, non dimostra una lesione attuale della posizione giuridica del proprietario.

Mancata conferma della permanenza dell’interesse

La mancata risposta del ricorrente ai ripetuti solleciti della Sezione volti a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione costituisce elemento ulteriore che conferma l’assenza di un interesse effettivo alla definizione del gravame.

Inammissibilità delle pronunce di principio

Non è ammissibile un ricorso diretto a ottenere una pronuncia di principio da utilizzare all’occorrenza, nell’eventualità che l’amministrazione interpreti in futuro le Norme tecniche di attuazione in senso sfavorevole.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Il requisito dell’interesse ad agire, applicabile anche al processo amministrativo e al ricorso straordinario, richiede un’utilità personale, concreta e attuale derivante dalla decisione favorevole.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Prevede il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, rendendo applicabile al processo amministrativo il requisito dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c.

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale il parere del Consiglio di Stato definisce la controversia nella sostanza.

  • d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Il ricorrente ha contestato diverse disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di pianificazione paesaggistica; tali censure non sono state esaminate nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • l. reg. Sardegna 25 novembre 2004, n. 8

    Il ricorrente ha contestato le disposizioni regionali relative alla formazione e all’approvazione del Piano paesaggistico; anche tali questioni sono rimaste assorbite dall’inammissibilità per carenza originaria di interesse.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, come nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere è una condizione dell’azione che deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione.
  • L’interesse a ricorrere richiede la dimostrazione di un vantaggio personale, concreto e attuale derivante dall’annullamento dell’atto impugnato; non è sufficiente una lesione meramente possibile, eventuale o subordinata a una futura interpretazione amministrativa.
  • Il processo amministrativo non è una giurisdizione di diritto oggettivo diretta al solo ripristino della legalità, ma è funzionale alla tutela di una posizione soggettiva concretamente lesa da un provvedimento amministrativo.
  • La mancata risposta del ricorrente ai solleciti dell’organo decidente volti a verificare la permanenza dell’interesse costituisce elemento valutabile ai fini dell’accertamento della persistenza della condizione dell’azione.
  • È inammissibile il ricorso volto esclusivamente a ottenere una pronuncia di principio da utilizzare in futuro, nell’eventualità che l’amministrazione adotti un’interpretazione sfavorevole dell’atto impugnato.

Impugnazione del Piano paesaggistico regionale della Sardegna

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un proprietario di due unità immobiliari situate nel Comune di Cagliari contro la Regione Sardegna. Il ricorrente ha impugnato la delibera di approvazione del Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo, gli atti di adozione e pubblicazione, nonché gli atti presupposti relativi alla formazione del Piano.

Premesse e contenuto del ricorso

Gli immobili ricadevano, secondo il Piano urbanistico comunale, in zona B, sottozona B6. Il ricorrente sosteneva che il Piano paesaggistico potesse averli ricompresi tra le zone edificate fino agli anni Cinquanta o tra le aree caratterizzate dalla presenza di edifici e manufatti di valenza storico-culturale, con conseguente applicazione di prescrizioni delle Norme tecniche di attuazione ritenute più restrittive.

Le censure riguardavano:

  • la presunta illegittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs. n. 42/2004 sulla pianificazione paesaggistica e la conseguente illegittimità derivata del Piano;
  • l’incompetenza della Giunta regionale ad approvare il Piano, ritenuto di natura regolamentare;
  • la violazione delle regole regionali e statali sul procedimento di pianificazione, sulla concertazione istituzionale, sulla partecipazione degli enti locali e dei privati e sulla valutazione delle osservazioni;
  • la mancata o inadeguata partecipazione dei Ministeri, dei Comuni e degli altri soggetti interessati;
  • la carenza di una specifica normativa d’uso del territorio e di un adeguato coordinamento con gli strumenti urbanistici;
  • l’illegittimità del meccanismo dell’intesa previsto dalle Norme tecniche di attuazione;
  • l’attribuzione alla Giunta regionale di funzioni ritenute gestionali e la subordinazione degli interventi alla classificazione urbanistica anziché al valore paesaggistico.

Sviluppo procedimentale

La Sezione aveva adottato più pareri interlocutori, nel 2016, nel 2022 e nel 2024, chiedendo di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione e disponendo ulteriori approfondimenti, anche alla luce dell’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale. In particolare, erano stati richiamati gli interventi della Corte costituzionale sulla legge regionale sarda n. 21 del 2020, tra cui le sentenze n. 257 del 2021 e n. 24 del 2022.

Il ricorrente non ha risposto ai solleciti della Sezione. La Regione Sardegna ha invece trasmesso una relazione nel luglio 2025, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e controdeducendo anche nel merito.

Interesse a ricorrere

Il Consiglio di Stato ha ricordato che, anche nel ricorso straordinario, la legittimazione e l’interesse a ricorrere sono condizioni dell’azione. L’interesse deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione. Esso consiste nel vantaggio pratico e concreto che il ricorrente può conseguire dall’accoglimento dell’impugnazione.

Il processo amministrativo non è una giurisdizione di diritto oggettivo destinata al solo ripristino della legalità, ma tutela una posizione soggettiva concretamente lesa da un atto amministrativo. Il ricorrente deve pertanto dimostrare una lesione personale, concreta e attuale, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per effetto dell’art. 39, comma 1, c.p.a.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, l’interesse era stato prospettato in termini meramente ipotetici. Il ricorrente aveva affermato che gli immobili “sembravano” essere ricompresi in determinate categorie del Piano e che, in tale eventualità, sarebbero state applicabili specifiche prescrizioni. La stessa prospettazione dipendeva inoltre da una lettura incerta della cartografia, ritenuta non sufficientemente precisa per consentire l’esatta individuazione dei limiti delle aree interessate.

Secondo la Sezione, tale impostazione non dimostrava l’esistenza di una lesione attuale e concreta, ma soltanto la possibilità futura che l’amministrazione interpretasse il Piano in senso sfavorevole. Il ricorrente non aveva quindi fornito la prova della concreta utilità conseguibile dall’annullamento degli atti impugnati.

La conclusione era ulteriormente confermata dalla mancata risposta ai ripetuti inviti a dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione. Non poteva riconoscersi un interesse alla sola formazione di una pronuncia di principio da utilizzare in futuro, poiché sono inammissibili i ricorsi diretti a ottenere decisioni da impiegare “all’occorrenza”.

Conclusione

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le numerose censure relative alla legittimità costituzionale e amministrativa del Piano paesaggistico regionale. Ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile per mancanza, sin dall’origine, di un interesse attuale e concreto all’annullamento degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiDestinazioni d'uso e zone omogeneeRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

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