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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31490/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coltivatrice)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di riscatto agrario proposta da una coltivatrice diretta proprietaria di un fondo confinante nei confronti degli acquirenti di due particelle agricole acquistate da un terzo con atto del 30 giugno 2007. Il giudice di merito ha accolto la domanda limitatamente a una sola particella, ritenendo che essa fosse contigua al fondo dell'attrice perché separata soltanto da un muro di contenimento. Gli acquirenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della disciplina sulla prelazione/riscatto agrario e vizio motivazionale, sostenendo che i fondi non fossero confinanti perché separati da un muro di contenimento e da un dislivello; (2) travisamento dello stato dei luoghi, per l'erroneo riconoscimento della contiguità; (3) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, perché sarebbe stata necessaria una rampa di collegamento non esistente e non urbanisticamente realizzabile; (4) ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. e della normativa agraria, per avere la Corte riconosciuto il requisito del confinamento solo per una particella e non per l'altra.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili anche le memorie della controricorrente perché depositate oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 380 bis c.p.c. Quanto ai motivi, li ha esaminati congiuntamente e ha osservato che il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto confinante spetta solo in caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè con contiguità fisica e materiale lungo una comune linea di demarcazione. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato in fatto che il fondo oggetto di riscatto era separato da un muro di contenimento che non impediva il godimento unitario dei fondi; tale accertamento, in quanto di fatto, non era censurabile in sede di legittimità. È stata esclusa anche la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice aveva attribuito un bene della vita più circoscritto rispetto a quello domandato, limitando il riscatto alla sola particella ritenuta confinante. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    le memorie depositate oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza sono tardive e quindi inammissibili

  • art. 7 L. 817/1971

    il diritto di prelazione e riscatto agrario spetta solo in presenza di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, ossia fisicamente e materialmente contigui

  • art. 8 L. 590/1965

    richiamato come base della disciplina della prelazione/riscatto agrario, in coordinamento con l'art. 7 L. 817/1971

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice attribuisce un bene della vita più circoscritto rispetto a quello domandato

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie, ma senza accoglimento

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso

  • art. 13 DPR 115/2002

    comma 1 quater; comma 1-bis

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto confinante costituisce una limitazione della circolazione dei beni agricoli e, come tale, è di stretta interpretazione: opera solo quando i fondi siano confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè in contiguità fisica e materiale lungo una linea di demarcazione comune.
  • La contiguità richiesta dalla disciplina agraria non coincide con una mera contiguità funzionale o con la sola idoneità dei fondi a essere accorpati in un'unica azienda; è invece necessario il contatto reciproco tra i fondi, salvo che la separazione sia meramente materiale e non escluda il godimento unitario.
  • L'accertamento circa la reale conformazione dei luoghi e la sussistenza del requisito della contiguità è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non meramente apparente.
  • Non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. la decisione che riconosca una tutela più limitata di quella richiesta, quando il giudice attribuisca un bene della vita più circoscritto rispetto alla domanda proposta.
  • Le censure di vizio motivazionale o di travisamento delle prove non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del merito quando il giudice di merito abbia già compiuto un accertamento fattuale decisivo sulla contiguità dei fondi.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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