Sentenza del 10/07/2018 n. 4875 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Indagini bancarie - Conto corrente societario - Versamente di contante - Mesi più significativi - Discrasia tra registrazione dei corrispettivi e versamenti in conto - Legittimità dell'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della CTP di Latina che aveva annullato l’avviso di accertamento IRES relativo al 2009, fondato su indagini bancarie sui conti della società e dei soci. La contribuente contestava, tra l’altro, la validità della sottoscrizione dell’avviso per assenza di una delega specifica, la violazione del contraddittorio preventivo, la carenza di motivazione e di criteri di calcolo, l’inattendibilità dei recuperi e l’irrogazione delle sanzioni. Nel merito, l’Ufficio aveva rilevato una discrasia tra i corrispettivi registrati e i versamenti di contante effettuati sul conto societario nei mesi di maggiore movimentazione, ritenendola indicativa di ricavi e liquidità non contabilizzati.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto integralmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto valida la delega di firma risultante dall’ordine di servizio, poiché riferita alle funzioni del delegato e collegata al nominativo e al periodo dell’incarico. Ha escluso la violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, ritenendo applicabile tale garanzia principalmente agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali dell’impresa. Ha inoltre confermato che i movimenti bancari sono assistiti da una presunzione legale di riferibilità all’attività economica e che spettava alla contribuente fornire una prova analitica contraria per ciascuna operazione. Poiché tale prova non è stata fornita, l’accertamento è stato ritenuto legittimo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2 e comma 7
Sono considerati ricavi i versamenti e i prelevamenti sui conti bancari, salvo prova contraria del contribuente.
I versamenti e i prelevamenti risultanti dalle indagini finanziarie si presumono collegati all’attività d’impresa. Il contribuente deve dimostrare analiticamente che i singoli movimenti non costituiscono operazioni imponibili o che sono già stati correttamente contabilizzati.
d.P.R. 633/1972, art. 51, comma 2, n. 2
I dati e gli elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti.
La presunzione bancaria opera anche ai fini IVA: gli accrediti possono essere qualificati come ricavi o corrispettivi e gli addebiti come acquisti o costi collegati all’attività, salvo prova analitica contraria.
d.P.R. 600/1973, art. 42
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La sottoscrizione da parte di un funzionario delegato è valida se l’Amministrazione dimostra la delega, anche mediante un ordine di servizio che consenta di individuare il delegato, i limiti della delega e il periodo di efficacia.
legge 212/2000, art. 12, comma 7
Il contribuente può comunicare osservazioni e richieste entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
La garanzia del contraddittorio preventivo è stata ritenuta applicabile agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, non alle mere indagini finanziarie svolte sui conti correnti.
Cassazione, sentenza n. 26111/2015
Spetta all’interessato fornire la prova analitica contraria che i singoli movimenti non si riferiscono a operazioni imponibili.
La contestazione generica dell’accertamento non è sufficiente: il contribuente deve spiegare e documentare specificamente la natura di ogni movimento bancario contestato.
Massime di principio
- Nelle indagini bancarie fiscali, versamenti e prelevamenti possono essere presunti collegati all’attività economica e concorrere alla determinazione dei ricavi o dei corrispettivi imponibili.
- La prova contraria deve essere analitica e riferita alle singole movimentazioni; non bastano giustificazioni generiche, ricostruzioni complessive o mere contestazioni dell’operato dell’Ufficio.
- Una differenza significativa tra corrispettivi registrati e contante versato sul conto societario può costituire un elemento idoneo a dimostrare ricavi non contabilizzati o liquidità extracontabile.
- La validità della firma dell’avviso può essere dimostrata tramite un ordine di servizio interno, purché siano individuabili il delegato, le funzioni esercitate, i limiti e il periodo della delega.
- In assenza di accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell’impresa, la mancata consegna di un verbale di chiusura delle operazioni non determina automaticamente la violazione del contraddittorio previsto dall’art. 12, comma 7, della legge 212/2000.
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