Sentenza del 29/09/2020 n. 20588 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per revocazione avverso la sentenza CTR n. 4878/14. La controversia originaria riguardava l'accoglimento, in primo grado, del ricorso della contribuente per intempestività dell'avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e per l'illegittima revoca delle agevolazioni per trasferimenti di immobili in aree dotate di piano urbanistico non utilizzate entro 5 anni. La ricorrente sosteneva che la CTR della revocazione aveva errato nella qualificazione dell'errore (sostenendo che si trattasse di errore di diritto e non di fatto) e denunciava la violazione di norme procedurali e sostanziali (art. 64 D.Lgs. 546/1992; art. 395 c.p.c. n.4; DPR 131/1986 art.76 co.2 lett. a) in tema di decadenza per intempestività). Chiedeva inoltre la riunione o la sospensione di un altro procedimento connesso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che i rilievi posti a fondamento della revocazione attengono a errori di diritto o a valutazioni di merito (error in iudicando) e non a un errore di fatto manifesto idoneo a giustificare la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n.4. Ha ritenuto infondati i motivi di cassazione, negando la necessità di riunire i procedimenti e condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (compensi Euro 7.300,00 oltre spese) e all'ulteriore contributo unificato previsto dal DPR 115/2002 art.13.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 64
Richiamato dalla ricorrente nei motivi di censura; la Corte ha ritenuto che la questione dedotta (decadenza/tempi dell'azione di liquidazione) fosse oggetto di valutazione ermeneutica e di merito e non un fatto incontestabile idoneo alla revocazione.
Codice di procedura civile, articolo 395, n. 4
La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui la revocazione ai sensi dell'art. 395 n.4 riguarda esclusivamente errori di fatto manifesti e incontrovertibili (esistenza o inesistenza di un fatto pacificamente desumibile dagli atti). Un'errata valutazione delle risultanze processuali o un errore di diritto non rientrano in questa categoria.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 3
Richiamato dalla ricorrente per lamentare falsa applicazione di norma; la Corte ha implicitamente ritenuto che non sussistesse una violazione di legge configurabile ai sensi dell'art. 360 n.3 idonea a ribaltare la decisione, poiché la questione era di merito/interpretazione.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 76, comma 2, lettera a)
Norma richiamata in relazione alla decadenza dell'Ufficio dall'azione di liquidazione per intempestività; la Corte ha osservato che la questione della decadenza era stata trattata nel merito e non risultava un fatto incontrovertibile tale da fondare la revocazione.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater e comma 1-bis
La Corte ha applicato la norma amministrativa sui contributi unificati dichiarando dovuto dalla ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi degli specifici commi richiamati.
Massime di principio
- La revocazione fondata sull'art. 395 c.p.c., n.4 è ammessa solo per errori di fatto manifesti e incontrovertibili (fatti la cui verità sia pacificamente esclusa o positivamente stabilita dagli atti), non per valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
- L'errata qualificazione della domanda o la diversa individuazione dell'oggetto della controversia (nomen iuris) rientrano nel potere discrezionale del giudice del merito e non costituiscono materia propria della revocazione.
- Se la censura riguarda la decadenza o l'intempestività dell'azione dell'Ufficio, per fondare la revocazione occorre che la circostanza sia un fatto documentalmente incontrovertibile, non oggetto di interpretazione o di ponderazione delle risultanze processuali.
- Le questioni di diritto emerse e dibattute in sede di merito non possono essere trasformate in errore revocatorio: il ricorso per revocazione non è uno strumento per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o ermeneutiche già compiute.
- Le istanze di riunione o sospensione di procedimenti sono rimedii discrezionali e richiedono motivazioni concrete di connessione e utilità processuale; la mera connessione logica non obbliga alla riunione.
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