Cassazione Penale, Ordinanza n. 30286/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputata, medico addetto alla guardia medica, a un anno e due mesi di reclusione per il reato continuato di interruzione di pubblico servizio, ritenendo provato che, in più occasioni, durante il turno di guardia presso la struttura sanitaria di Mirto, ella si fosse assentata dai locali di servizio per una parte significativa dell'orario, risultando irreperibile anche alle chiamate di emergenza, senza che le assenze fossero giustificate o annotate nei fogli di presenza. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) nullità della sentenza impugnata per difetto di notifica; 2) violazione di legge quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse l'interruzione del servizio ma, al più, un ritardo o una diversa lettura dei fatti; il ricorso riproponeva censure già esaminate in appello, chiedendo una rivalutazione del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse infondato perché la notifica era stata legittimamente eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., dopo il mancato rintraccio della destinataria e l'esito negativo delle ricerche. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di fatto delle prove testimoniali già scrutinata dai giudici di merito: dalle deposizioni emergeva l'assenza dell'imputata dai locali della guardia medica in più occasioni, durante l'orario di servizio, senza svolgimento di visite domiciliari, con irreperibilità telefonica e conseguente effettiva interruzione del servizio pubblico. La Corte ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ha inoltre disposto la rifusione delle spese di difesa della parte civile, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 340 c.p.
Il reato è ritenuto integrato quando la condotta del sanitario determina una reale interruzione del servizio pubblico di assistenza sanitaria, non essendo sufficiente qualificare il fatto come mero ritardo se l'assenza incide in modo significativo sull'erogazione del servizio e sull'utenza di emergenza.
art. 81 c.p.
La contestazione richiamava il reato continuato, essendo le condotte contestate più episodi verificatisi in un arco temporale di due mesi.
art. 161, comma 4, c.p.p.
La notifica è stata ritenuta validamente eseguita in assenza di reperibilità del destinatario, dopo ricerche senza esito positivo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare doglianze già devolute al giudice di merito in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio; quando il ricorso mira sostanzialmente a ottenere una diversa lettura dei fatti e delle testimonianze, esso è inammissibile.
- Ai fini dell'art. 340 c.p., la sussistenza dell'interruzione di un pubblico servizio può desumersi dall'assenza ingiustificata e dall'irreperibilità del soggetto obbligato per una parte significativa dell'orario di servizio, specie se reiterata e accompagnata dall'impossibilità di attivare il servizio di emergenza.
- La validità della notificazione può essere affermata quando risulti il mancato rintraccio del destinatario e l'esito negativo delle ricerche, con conseguente applicazione della disciplina suppletiva prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p.
- In caso di ricorso inammissibile, il giudice di legittimità applica la conseguenza economica prevista dall'art. 616 c.p.p., con spese processuali e sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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