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Sentenza

Sentenza n. 465/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 732/24 Tribunale di Caltagirone-Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 732/2024 del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva il 27 aprile 2025 e passata in giudicato il 28 maggio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla costituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per complessivi euro 1.500,00, riferiti agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza al giudicato, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità dell'azione, ritenendo rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo: il ricorso era stato notificato il 30 novembre 2025, oltre sei mesi dopo la notifica della sentenza. Ha inoltre ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, requisito necessario per l'ottemperanza a tale titolo. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando l'attribuzione alla ricorrente della Carta elettronica per il valore complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda all'esecuzione entro ulteriori 60 giorni in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione

    Il termine dilatorio deve essere rispettato prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza fondata su un titolo esecutivo notificato all'amministrazione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi o rivalutazione ... dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione

    Le somme riconosciute per l'attribuzione della Carta elettronica devono essere maggiorate degli interessi o della rivalutazione secondo quanto stabilito dal giudicato, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Le spese processuali seguono la soccombenza

    La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese processuali.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente

    Le spese possono essere distratte in favore dei difensori che abbiano dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché sia comprovata l'irrevocabilità del titolo e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato che riconosca una prestazione determinata a carico di una pubblica amministrazione, la mancata esecuzione dell'obbligo entro il termine dilatorio integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al vano decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • Quando il giudicato riconosce somme maggiorate di interessi o rivalutazione fino alla concreta attribuzione, il provvedimento di ottemperanza deve imporre l'esecuzione anche di tale componente accessoria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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