Cassazione Civile, Ordinanza n. 10155/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione presso terzi promossa nei confronti di una banca sulla base di un'ordinanza di assegnazione di crediti pignorati ottenuta in un precedente processo esecutivo, nel quale la banca aveva assunto il ruolo di terzo pignorato. La banca aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; dopo la sospensione del processo esecutivo, l'opposizione era stata coltivata dalla creditrice procedente. Il Giudice di Pace di Roma aveva accolto l'opposizione dichiarando insussistente il diritto della debitrice a procedere ad esecuzione forzata, e il Tribunale di Roma aveva confermato. In cassazione la debitrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte ha esaminato preliminarmente la questione del contraddittorio, rilevando d'ufficio che nel giudizio di merito non avevano partecipato i terzi pignorati Banca d'Italia e Poste Italiane S.p.A., i quali avrebbero dovuto essere evocati come litisconsorti necessari. Le parti erano anche coinvolte in un precedente scrutinio sulla validità della procura speciale ex artt. 83 e 365 c.p.c., risolto dalle Sezioni Unite con riconoscimento della validità della procura, con rimessione della causa alla sezione di provenienza.
La decisione
La Corte ha accolto il rilievo pregiudiziale del difetto di integrità del contraddittorio: nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un'espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario. Poiché in primo e secondo grado non erano stati chiamati Banca d'Italia e Poste Italiane S.p.A., il giudizio di merito è risultato nullo. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rimesso la causa al Giudice di Pace di Roma, quale giudice di primo grado e davanti a diverso magistrato, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
opposizione all'esecuzione
costituisce il fondamento dell'opposizione esecutiva oggetto del giudizio.
artt. 543 e ss. c.p.c.
nelle espropriazioni presso terzi il terzo pignorato deve partecipare al giudizio di opposizione esecutiva come litisconsorte necessario.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
hanno consentito la trattazione in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha regolato la successiva trattazione in camera di consiglio dopo la rimessione della causa alla sezione di provenienza.
artt. 83 e 365 c.p.c.
sono stati richiamati nel passaggio relativo alla questione, decisa dalle Sezioni Unite, sulla validità della procura speciale al difensore.
art. 354, comma 1, c.p.c.
è richiamato in via generale come regola processuale che, se il giudice di appello rileva la violazione del litisconsorzio necessario, deve rimettere la causa al primo giudice.
art. 383, comma 3, c.p.c.
consente alla Corte di cassazione, quando il processo è viziato per mancata integrazione del contraddittorio, di annullare le pronunce e rinviare la causa al giudice di primo grado.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis
viene richiamato solo per continuità con la giurisprudenza in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi relativi a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzione in base al tipo di opposizione o alla fase del procedimento.
- La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari determina la nullità dell'intero giudizio di merito, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e impone la cassazione delle decisioni emesse.
- Quando la violazione del contraddittorio necessario non è sanata nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve annullare le sentenze impugnate e rinviare la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
- Nelle opposizioni esecutive contro l'espropriazione presso terzi, la necessaria partecipazione del terzo pignorato si giustifica perché gli effetti del giudizio incidono direttamente sulla sua sfera patrimoniale, incluso l'eventuale provvedimento di assegnazione del credito che costituisce titolo esecutivo nei suoi confronti.
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