Sentenza n. 1297/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 1222/2025 resa dal Tribunale di Salerno Sezione Lavoro all’esito del giudizio n. RG 5179/2024, pubblicata in data 25.06.2025, notificata il 14.08.2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, che aveva imposto l'erogazione di un voucher Carta del Docente di 500 euro per l'annualità 2024/2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, notificata all'amministrazione il 14 agosto 2025. Ha rappresentato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione e ha chiesto l'esecuzione del giudicato, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese; successivamente ha comunicato che il 18 dicembre 2025 aveva attribuito alla ricorrente un voucher Carta del Docente di 500 euro. La ricorrente ha confermato l'avvenuta integrale soddisfazione e ha dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'amministrazione aveva integralmente eseguito il giudicato mediante l'erogazione del voucher di 500 euro spettante per l'annualità 2024/2025. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta né adottata alcuna ulteriore misura di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione dell'espressa richiesta della ricorrente.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la parte ricorrente ottiene integrale soddisfazione dell'interesse dedotto in giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, intervenuta anche nel corso del processo e riconosciuta dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'amministrazione esegue integralmente l'obbligo risultante dal giudicato, viene meno la necessità di ulteriori misure attuative, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
- La cessazione della materia del contendere presuppone l'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale perseguito con il ricorso per ottemperanza, non la mera adozione di un'attività ancora incompleta o non satisfattiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1526/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1527/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1531/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →