Sentenza del 11/06/2019 n. 5202 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 189/2019 - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - Controllo dichiarazione annuale - Errori ed omissioni in danno del contribuente - Emendabilità in sede contenziosa contro la pretesa dell'amministrazione - Possibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'IRES 2013, sostenendo che l'imposta era stata calcolata su un reddito imponibile di 4.957 euro anziché sul corretto imponibile di 744 euro. La dichiarazione originaria non aveva recepito, per un errore tecnico di trasmissione, la deduzione forfettaria dell'85% dei ricavi, pari a 4.213 euro. Dopo aver ricevuto la comunicazione di irregolarità, l'associazione aveva presentato una dichiarazione integrativa a proprio favore, ritenuta tardiva dall'Amministrazione perché successiva all'avviso bonario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'associazione e annullato la cartella di pagamento. Ha stabilito che la dichiarazione fiscale è una dichiarazione di scienza e può essere emendata, anche in sede contenziosa, per correggere errori od omissioni incidenti sull'effettiva obbligazione tributaria. La possibilità di contestare la maggiore pretesa fiscale non è preclusa dalla tardività della dichiarazione integrativa, neppure quando l'iscrizione a ruolo deriva da un controllo automatizzato. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis
La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione integrativa, è esercitabile entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
La dichiarazione integrativa ha termini propri; tuttavia, la loro scadenza non impedisce al contribuente di contestare in giudizio una pretesa tributaria fondata su errori dichiarativi.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6
La disciplina delle dichiarazioni integrative e rettificative costituisce il riferimento normativo per la correzione dei dati dichiarati, ferma restando la possibilità di emendare la dichiarazione in sede contenziosa.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Gli errori dichiarativi a danno dell'Amministrazione possono essere rettificati entro i termini ordinari di accertamento.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Il rimborso dei versamenti diretti può essere richiesto entro il termine decadenziale di quarantotto mesi dal versamento, indipendentemente dai termini della dichiarazione integrativa.
Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 13378 del 30 giugno 2016
Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini della dichiarazione integrativa e dell'istanza di rimborso, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.
Il diritto di difesa prevale sui termini formali della dichiarazione integrativa quando il contribuente dimostra che la pretesa fiscale è sostanzialmente errata.
Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 17757 dell'8 settembre 2016
Gli obblighi dichiarativi hanno funzione illustrativa e riepilogativa e non modificano, di per sé, il rapporto tributario sostanziale, che deve essere determinato sulla base della reale operazione e dell'effettiva imposta dovuta.
Massime di principio
- Una dichiarazione fiscale può essere corretta anche in giudizio quando contiene errori materiali, di fatto o di diritto che determinano una maggiore imposta rispetto a quella realmente dovuta.
- La tardività della dichiarazione integrativa non impedisce necessariamente di contestare la cartella o l'iscrizione a ruolo, anche se derivano da un controllo automatizzato.
- Il contribuente deve provare concretamente sia l'errore dichiarativo sia il dato corretto, tramite documentazione contabile, dichiarazioni, versamenti e altri elementi idonei.
- La correzione è ammessa per eliminare una pretesa tributaria sostanzialmente infondata, ma non consente di introdurre elementi privi di prova o di aggirare i termini per impugnare gli atti fiscali.
- Gli avvisi bonari o comunicazioni di irregolarità hanno funzione preliminare e consentono al contribuente di segnalare errori prima della formalizzazione della riscossione; la loro ricezione non rende automaticamente irrilevante una successiva correzione.
- La possibilità di emendare la dichiarazione in giudizio riguarda l'effettiva obbligazione tributaria e non esclude il rispetto degli ordinari termini processuali per contestare la cartella o l'atto impositivo.
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