Ordinanza n. 614/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00011/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti della procedura di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente in primo grado e appellante ha contestato, in sede cautelare, la procedura di gara e in particolare la valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione, deducendo lacune nell'istruttoria e nella motivazione dei giudizi espressi. Ha inoltre contestato la competenza di uno dei componenti della commissione giudicatrice e la gestione del giudizio di anomalia dell'offerta. L'appellante ha sostenuto che l'espressione di giudizi uguali sulle offerte fosse sintomatica di un deficit di valutazione e che la commissione non fosse legittimamente composta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo infondati i relativi motivi e insussistente il fumus boni iuris. Quanto alla prova di resistenza, ha precisato che essa non è necessaria per censure dirette all'annullamento e alla rinnovazione dell'intera procedura; tuttavia, nel caso concreto, le doglianze sull'istruttoria e sulla motivazione dei giudizi tecnici non risultavano plausibili. L'uniformità dei giudizi non è necessariamente indice di carenza valutativa, soprattutto quando dipenda dai criteri stabiliti dal disciplinare di gara, e l'appellante non aveva indicato profili, astratti o concreti, di differenziazione delle offerte né peculiarità della propria offerta che imponessero una motivazione specifica. La censura sulla composizione della commissione è stata ritenuta priva di consistenza, poiché la competenza dell'organo collegiale è assicurata dalla presenza prevalente, sebbene non esclusiva, di esperti del settore: essa può ritenersi soddisfatta quando due dei tre componenti abbiano competenza specifica nel settore dell'appalto e il terzo abbia competenza tecnica generale nelle gare pubbliche. È stato inoltre ribadito che il responsabile unico del progetto può avvalersi del supporto della commissione nel giudizio di anomalia, come previsto dall'art. 7, lett. c), dell'Allegato I.2 al d.lgs. n. 36/2023. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 7, lett. c), Allegato I.2, d.lgs. n. 36/2023
Consente al responsabile unico del progetto di avvalersi del supporto della commissione giudicatrice nel giudizio di anomalia dell'offerta.
clausola 18.1.D del disciplinare di gara
I criteri della lex specialis possono spiegare l'uniformità dei giudizi tecnici, senza che tale uniformità implichi necessariamente un deficit di valutazione.
Massime di principio
- L'espressione di giudizi uniformi o uguali sulle offerte tecniche non costituisce, di per sé, indice di carenza di istruttoria o di motivazione, soprattutto quando l'uniformità sia coerente con i criteri predeterminati dalla lex specialis; chi contesta tale uniformità deve indicare specifici profili, astratti o concreti, di differenziazione delle offerte che rendano necessaria una valutazione distinta.
- La prova di resistenza non è necessaria quando le censure mirano all'annullamento e alla rinnovazione dell'intera procedura di gara; resta però necessario dimostrare, anche nella fase cautelare, la plausibilità dei vizi dedotti e la sussistenza del fumus boni iuris.
- La competenza della commissione giudicatrice è assicurata da una composizione con presenza prevalente, sebbene non esclusiva, di membri esperti del settore oggetto dell'appalto. In un collegio di tre componenti, il requisito può ritenersi soddisfatto quando due membri possiedano competenza specifica nel settore dell'appalto e il terzo abbia competenza tecnica generale nelle gare pubbliche.
- Il responsabile unico del progetto può avvalersi del supporto della commissione giudicatrice nella valutazione dell'anomalia dell'offerta, nei limiti e secondo la previsione dell'art. 7, lett. c), dell'Allegato I.2 al d.lgs. n. 36/2023.
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