Cassazione Penale, Sentenza n. 16969/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d\'Appello di Milano che aveva confermato la condanna (pena principale: 1 anno di reclusione, accessori e confisca per equivalente) per il reato di cui all\'art. 2, d.lgs. n. 74/2000 (evasione IVA). La ricorrente contestava la valutazione delle prove e la motivazione, sostenendo che l\'operazione era oggettivamente esistente: era stato stipulato un contratto preliminare di affitto del ramo d\'azienda tra A.D. Società Cooperativa e M.R. Servizi con decorrenza 01/04/2014 e canone annuo di €42.000, che giustificherebbe i pagamenti. La fattura n. 85 del 15/04/2014, contestata come emissione per operazioni inesistenti, sarebbe frutto di un errore di numerazione (duplicazione di progressivo) poi stornato con nota di credito e sostituito con altra fattura; pertanto mancherebbe il dolo e l\'elemento oggettivo del reato. Denuncia inoltre la mancata e insufficiente valutazione delle testimonianze e della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e di correlazione tra le censure prospettate e le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata: il ricorso si è sostanzialmente limitato a ripetere l\'appello senza contrapporre analiticamente le argomentazioni al ragionamento motivazionale della Corte d\'Appello. Non entrando nel merito della vicenda fattuale, la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso per inammissibilità e, accertando che tale inammissibilità può essere ascrivibile a colpa della ricorrente, ha condannato la stessa al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ex art. 616 c.p.p.). La condanna di merito resta dunque confermata, in quanto la Cassazione non ha esaminato le censure di merito per inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 2, d.lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale che incrimina le condotte volte all\'evasione dell\'IVA; la fattispecie contestata è quella di aver utilizzato elementi passivi fittizi per evadere l\'imposta.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento formale del motivo di cassazione richiamato dalla ricorrente (motivo relativo alla motivazione e mancata valutazione delle prove). La Corte osserva che le censure devono però essere specifiche e connesse alla motivazione impugnata.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell\'inammissibilità del ricorso, tra cui l\'onere delle spese e la possibilità di condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende se l\'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato come norma procedurale relativa al trattamento del ricorso in ragione della vigenza normativa straordinaria; la Corte segnala il trattamento del ricorso ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve contenere motivi specifici e la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata: la mera ripetizione delle ragioni già dedotte in grado di appello è generalmente inammissibile.
- Quando si censura la valutazione delle prove di merito è necessario individuare con precisione i profili della motivazione della corte di merito che si ritengono viziati e spiegare in che modo tali vizi siano idonei a integrare una violazione di legge o di principio processuale.
- Gli errori formali di contabilità o di emissione di fatture (es. duplicazione del numero di fattura poi stornata) possono essere plausibilmente spiegati in difesa, ma per escludere il reato è necessario dimostrare l\'assenza del dolo (intenzione di evadere) e l\'oggettiva esistenza dell\'operazione sottostante con elementi probatori chiari e specifici.
- Se la Corte dichiara inammissibile il ricorso per colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende; quindi va valutato con attenzione il merito e la forma del ricorso per evitare sanzioni economiche.
- In casi analoghi, è strategico strutturare il ricorso di cassazione come critica puntuale alla motivazione del giudice di merito, con riferimenti normativi e logico-giuridici che mostrino la violazione o il vizio della motivazione, e non come un nuovo esame del materiale probatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16800/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16801/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16802/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16804/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16805/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16808/2022 del 02/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →