Sentenza n. 3079/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 437/2021, RG n. n. 11747/2017, resa in data 31 gennaio 2021 dal Giudice di Pace di Frattamaggiore della 1^ Sezione Civile, e depositata in data 26 febbraio 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore che aveva condannato il Comune al pagamento di € 3.302,40, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore della PA)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 437/2021 del Giudice di Pace di Frattamaggiore, passata in giudicato e notificata al Comune in forma esecutiva. Il giudicato aveva condannato il Comune al pagamento di € 3.302,40, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Dedotto l'inadempimento dell'amministrazione nonostante la notifica della pronuncia, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento dell'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. La ricorrente ha prodotto la certificazione dell'intervenuto passaggio in giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza per l'inesecuzione del giudicato e considerata anche la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Comune di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Ha posto a carico del Comune il compenso commissariale, liquidato in € 800,00. Ha accolto anche la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, dal giorno della notificazione della sentenza al Comune fino all'adempimento spontaneo o, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza spetta alla parte attivarsi per l'insediamento del commissario. Il TAR ha inoltre chiarito che in ottemperanza sono riconoscibili, oltre agli interessi, soltanto le spese successive al titolo funzionali alla sua pubblicazione, esame e notificazione e gli atti accessori necessari all'introduzione del giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive, trattandosi di conseguenze della libera scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall'ottemperanza. Le spese di lite, pari a € 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, sono state poste a carico del Comune e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Prevede il rimedio del giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle pronunce esecutive e dei giudicati.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna dell'amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto è stata quantificata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine di centoventi giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ne ha valorizzato l'intervenuta scadenza ai fini dell'esperibilità dell'ottemperanza.
Massime di principio
- L'inesecuzione, da parte di un ente pubblico, di una pronuncia esecutiva passata in giudicato e documentalmente comprovata legittima il creditore a promuovere il giudizio di ottemperanza, una volta decorso il termine legale previsto per l'adempimento dell'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, individuandone i poteri sostitutivi e ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente il relativo compenso.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura parametrata agli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato, restando a carico del creditore l'attivazione del commissario dopo tale scadenza.
- In sede di ottemperanza possono essere riconosciute, oltre alle somme e agli interessi dovuti in base al giudicato, soltanto le spese successive al titolo che siano funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione o all'introduzione del giudizio di ottemperanza; non sono invece riconoscibili le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, derivanti dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall'ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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