Cassazione Penale, Sentenza n. 46811/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il decreto del 23/07/2024 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di concessione dei benefici penitenziari (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare). Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato l'inammissibilità con la mancanza di una residenza stabile, segnalata dalla Questura di Torino con nota del 18/04/2024, che impediva gli accertamenti istruttori necessari. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 3 Cost. e sosteneva che l'elezione di domicilio presso il difensore (avv. Antonio Bernardo, Torino, Via Lungo Po Antonelli n.49) avrebbe dovuto surrogare la mancanza di residenza stabile e rendere recessive le indicazioni della Questura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità operata dal Tribunale di sorveglianza, perché l'assenza di una residenza anagrafica stabile impedisce la valutazione delle prospettive di rieducazione sociale e il necessario controllo e supporto del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza. La circostanza dell'elezione di domicilio presso il difensore non ha surrogato la necessità di una residenza stabile per le verifiche istruttorie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Costituzione, art. 3
Citato dal ricorrente come fondamento di tutela, ma la Corte non ha ritenuto che l'art. 3 imponga la concessione del beneficio in presenza della mancanza di residenza stabile; il principio di uguaglianza non prevale sull'esigenza di verifica delle condizioni per le misure alternative.
Codice di procedura penale, art. 666, comma 5
Riferito come potere istruttorio del giudice di sorveglianza per acquisire informazioni ai competenti servizi sociali; la Corte conferma che tali poteri possono essere esercitati per integrare dati, ma non suppliscono alla mancanza di una residenza stabile quando questa impedisce la valutazione prognostica e il controllo continuativo.
Codice di procedura penale, art. 678
Richiamato insieme all'art. 666 per i poteri istruttori e informativi verso i servizi sociali; la Corte osserva che tali strumenti sono utilizzabili per chiarire omissioni formali ma non possono rimediare quando manca una stabile residenza necessaria per il monitoraggio della misura alternativa.
Massime di principio
- Per l'ammissione a misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) è essenziale poter verificare una residenza anagrafica stabile: essa consente il controllo del percorso trattamentale e il supporto del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza.
- L'elezione di domicilio presso il difensore non sostituisce la residenza stabile richiesta ai fini della valutazione della misura alternativa, se la concreta mancanza di residenza impedisce gli accertamenti necessari.
- Se il soggetto dispone di una residenza stabile ma non la indica formalmente, l'omissione può essere integrata mediante i poteri istruttori previsti dagli artt. 666 (comma 5) e 678 c.p.p.; tali poteri possono rimediare a carenze meramente formali.
- L'assenza di residenza stabile legittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di benefici penitenziari quando impedisce la valutazione prognostica del percorso rieducativo e il controllo periodico previsto dal magistrato di sorveglianza.
- Nelle istanze per misure alternative conviene sempre indicare chiaramente residenza anagrafica e contesto socio-familiare e, se necessario, allegare elementi che permettano ai servizi sociali e al magistrato di sorveglianza di svolgere le verifiche istruttorie richieste.
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