Cassazione Civile, Ordinanza n. 26068/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società fiduciaria)
La controversia
I fiducianti avevano conferito il 2 dicembre 2009 alla società fiduciaria un incarico relativo a un credito di 330.000 euro verso una società debitrice, comprendente il rimpatrio e l’intestazione fiduciaria del credito. La fiduciaria agì davanti al Giudice di pace di Velletri per ottenere il pagamento dei compensi per l’attività svolta; i convenuti eccepirono l’inadempimento e chiesero in via riconvenzionale la restituzione di 12.646,60 euro, corrispondenti alla differenza tra quanto versato per imposte e commissioni e quanto asseritamente dovuto. Dopo la dichiarazione di incompetenza per valore del Giudice di pace, il giudizio fu riassunto davanti al Tribunale di Velletri, che accolse la domanda della fiduciaria e respinse la riconvenzionale. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2296/2024, pubblicata il 29 marzo 2024, rigettò l’appello. I fiducianti proposero ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, dedussero, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c.: sostenevano che la cessione, l’11 dicembre 2009, del 49% del capitale della società debitrice avrebbe fatto venir meno l’oggetto e la causa del mandato, rendendo indebite le somme versate, tra cui 8.091,60 euro e 4.555 euro. Con il secondo, denunciarono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che i modelli F24 fossero stati letti in modo erroneo quanto alla prova dell’impiego degli importi per imposte, bollo e commissioni fiduciarie. La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili: il primo perché prospettava un riesame della vicenda concreta senza indicare adeguatamente se e dove la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito e senza confrontarsi specificamente con la ratio della sentenza impugnata; il secondo perché mirava a una nuova valutazione delle prove e dell’inferenza probatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non individuava un errore di sussunzione, ma sollecitava il riesame dei fatti relativi alla cessione di quote e al preteso venir meno dell’oggetto e della causa del contratto; inoltre, i ricorrenti non avevano precisato in quale atto del giudizio di merito avessero dedotto la questione nei termini prospettati in cassazione e non avevano criticato in modo specifico la ratio della decisione d’appello, fondata sulla mancata revoca dell’incarico e sui successivi versamenti per imposta di bollo e commissioni. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché la censura sui modelli F24 chiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito, e non denunciava uno svista sul contenuto oggettivo della prova nei termini rilevanti per la violazione dell’art. 115 c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere alla controricorrente 2.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1325, 1346 e 1418 c.c.
In particolare, mirano a un riesame del “fatto” nullità del contratto per il sopravvenuto venire meno dell’oggetto e della causa del contratto del 2.12.2019 in ragione della cessione del 49% del capitale di Consuelo s.r.l., asseritamente intercorsa in data 11.12.2009 tra Carifin S.A. e Sergio Lattanzi, fratello di
Le disposizioni sono richiamate dai ricorrenti a sostegno della dedotta nullità del contratto per il preteso venir meno sopravvenuto del suo oggetto e della sua causa; la Corte non esamina tale questione nel merito, dichiarando inammissibile la censura.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
i ricorrenti, dopo aver riferito ben poco riguardo al tenore delle loro difese in primo e secondo grado, limitandosi a riportare di aver proposto una domanda riconvenzionale per la restituzione di euro 12.646,60, quale differenza tra quanto corrisposto alla fiduciaria a titolo di imposte e di commissioni e il dovuto “in virtù di obbligazioni contrattuali”, prospettano non un errore di sussunzione della vicenda nella fattispecie astratta, ma il riesame della fattispecie concreta.
Il motivo di violazione o falsa applicazione di legge non è utilizzabile per ottenere il riesame della fattispecie concreta: deve denunciare un errore di sussunzione e confrontarsi con la decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura veicolata con il motivo, in sostanza, attiene a profili di fatto e tende a suscitare da parte di questa Suprema Corte un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d’appello, omettendo diconsiderare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto la valutazione, a essofunzionale, delle risultanze istruttorie e della loro inferenza probatoria èdelle prove in base al libero apprezzamento, ma anche la scelta,insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrarela veridicità dei fatti ad esse sottesi
La censura processuale non consente di sostituire in cassazione una nuova valutazione delle prove a quella del giudice di merito; l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e la scelta delle prove ritenute più idonee sono, nei limiti indicati dalla Corte, insindacabili in sede di legittimità.
art. 115 c.p.c.
I ricorrenti, pur lamentando formalmente la violazione dell’art. 115c.p.c., prospettano un vizio che - anche a prescindere dal fatto che si è inpresenza di una doppia pronuncia conforme e quindi ostando l’art. 360,comma quarto, c.p.c. -, come già si è rilevato mira all’esame non un erroreconcernente il fatto probatorio in sé, ma una verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio.
La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere impiegata per contestare la valutazione logica dell’informazione probatoria o chiedere una nuova valutazione del fatto; la Corte distingue tale contestazione dall’errore percettivo sul fatto probatorio in sé.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
La svista sul contenuto oggettivo della prova, quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, trova il rimedio istituzionale nella revocazione per errore di fatto.
art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c.
mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
Se il fatto probatorio è stato oggetto di controversia e la sentenza vi ha pronunciato, il vizio va dedotto in cassazione ai sensi del n. 4 o del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., secondo che riguardi un fatto processuale o sostanziale.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una questione giuridica implica un accertamento di fatto e non risulta trattata nella sentenza impugnata, chi la propone per la prima volta in cassazione deve allegare di averla dedotta nel giudizio di merito e indicare specificamente l’atto in cui lo ha fatto, così da consentire il controllo sugli atti; in difetto, la censura è inammissibile per novità.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve individuare l’errore attribuito al giudice e confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata; una censura che non intercetti la ratio decidendi è inammissibile.
- La denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o dell’inferenza probatoria compiuta dal giudice di merito.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, inteso come svista sul fatto probatorio in sé, ha come rimedio la revocazione per errore di fatto quando ricorrono i presupposti dell’art. 395, n. 4, c.p.c.; se invece la prova è stata oggetto di controversia e la sentenza vi ha pronunciato, il vizio va dedotto ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che riguardi un fatto processuale o sostanziale.
- L’accertamento dei fatti, la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta delle prove ritenute più idonee a dimostrare i fatti sono riservati al giudice di merito e non possono essere sostituiti in cassazione da una diversa ricostruzione.
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