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Ordinanza

Ordinanza n. 2770/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1328/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare proposta in appello, ritenendo che le argomentazioni dell'appellante non fossero idonee a sostenerla. Il Collegio ha reputato che il primo giudice avesse colto correttamente, in tutti i suoi aspetti, la questione controversa; ne consegue la conferma, sul piano cautelare, della decisione favorevole alla parte ricorrente in primo grado. Le spese sono state compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa individuale e il suo titolare hanno proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania n. 1328/2026, che aveva accolto la domanda cautelare della parte ricorrente in primo grado. Il testo non espone gli specifici motivi d'appello né identifica l'atto amministrativo sostanziale originariamente impugnato. L'appellante ha quindi contestato la valutazione cautelare del primo giudice, chiedendo la riforma dell'ordinanza e il rigetto della domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; il Consiglio di Stato ha esaminato l'impugnazione e ha respinto la domanda cautelare dell'appellante.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cautelare, la domanda deve essere respinta quando le argomentazioni dell'appellante non risultano idonee a superare la valutazione del primo giudice, ritenuta corretta nella ricostruzione della controversia e nei suoi aspetti rilevanti.
  • La conferma della correttezza dell'ordinanza cautelare di primo grado comporta il rigetto della domanda cautelare proposta in appello, senza necessità di accogliere le richieste dell'appellante.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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