Ordinanza n. 2770/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1328/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare proposta in appello, ritenendo che le argomentazioni dell'appellante non fossero idonee a sostenerla. Il Collegio ha reputato che il primo giudice avesse colto correttamente, in tutti i suoi aspetti, la questione controversa; ne consegue la conferma, sul piano cautelare, della decisione favorevole alla parte ricorrente in primo grado. Le spese sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa individuale e il suo titolare hanno proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania n. 1328/2026, che aveva accolto la domanda cautelare della parte ricorrente in primo grado. Il testo non espone gli specifici motivi d'appello né identifica l'atto amministrativo sostanziale originariamente impugnato. L'appellante ha quindi contestato la valutazione cautelare del primo giudice, chiedendo la riforma dell'ordinanza e il rigetto della domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; il Consiglio di Stato ha esaminato l'impugnazione e ha respinto la domanda cautelare dell'appellante.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare, la domanda deve essere respinta quando le argomentazioni dell'appellante non risultano idonee a superare la valutazione del primo giudice, ritenuta corretta nella ricostruzione della controversia e nei suoi aspetti rilevanti.
- La conferma della correttezza dell'ordinanza cautelare di primo grado comporta il rigetto della domanda cautelare proposta in appello, senza necessità di accogliere le richieste dell'appellante.
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