Cassazione Penale, Sentenza n. 40689/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza relativo all'esecuzione di un incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza della persona offesa di reati previsti dagli artt. 609-bis e 609-ter c.p. Il G.i.p. di Catanzaro aveva delegato al G.i.p. di Udine l'assunzione della testimonianza, motivando la scelta con il disagio per la teste dovuto alla notevole distanza dal luogo di residenza; il G.i.p. di Udine ha sollevato conflitto negativo ritenendo che l'art. 398, comma 5, cod. proc. pen. consenta la delega solo in caso di urgenza o di impossibilità, condizioni non indicate dal G.i.p. delegante e, a suo avviso, non sussistenti (assenza di urgenza, imputato irreperibile, disponibilità di mezzi pubblici, assenza di vulnerabilità idonea a impedire il trasferimento). Il G.i.p. di Catanzaro ha poi precisato che la teste è vulnerabile, seguita psicologicamente, in terapia farmacologica e che è necessario svolgere l'audizione in modalità protetta con ausilio di esperto, presso strutture sanitarie prossime alla sua residenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato competente il G.i.p. del Tribunale di Udine. Pur richiamando il principio secondo cui la delega ex art. 398, comma 5, cod. proc. pen. ha natura eccezionale e può giustificarsi solo per urgenza o impossibilità, ha ritenuto che nel caso concreto sussistesse una situazione di impossibilità materiale/adeguata: la grave fragilità psicologica della vittima, la sua terapia e la necessità di modalità protette e di assistenza sanitaria locale rendevano impraticabile per la teste recarsi nel luogo distante senza compromettere la sua assistenza e l'attendibilità della prova. La delega è dunque stata considerata adeguatamente motivata nei termini consentiti dalla norma e gli atti devono essere trasmessi al G.i.p. di Udine per l'esecuzione dell'incidente probatorio.
Norme richiamate
art. 398, comma 5, cod. proc. pen.
La norma consente la delega per l'espletamento di un incidente probatorio solo in casi eccezionali di urgenza o di impossibilità. La delega deve essere motivata e limitata alle ipotesi tassative; il giudice delegato può verificare la sussistenza del presupposto dell'impossibilità.
art. 609-bis cod. pen.
Norma sostanziale indicata come titolo del reato oggetto dell'istruttoria; non è stata oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento ma identifica il tipo di reato per cui si richiede l'assunzione della testimonianza.
art. 609-ter cod. pen.
Norma sostanziale indicata come titolo del reato oggetto dell'istruttoria; presente per contestualizzare l'incidente probatorio relativo alla persona offesa.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 26303 del 11/04/2019 (Rv. 276487)
Principio richiamato secondo cui il potere del giudice delegato di verificare la sussistenza dell'impossibilità è subordinato al carattere eccezionale della delega e va esclusa ogni valutazione comparativa basata sulla mera facilitazione esecutiva dell'atto.
Massime di principio
- La delega ex art. 398, comma 5, cod. proc. pen. ha natura eccezionale: può essere disposta solo per urgenza o impossibilità e deve essere motivata in maniera puntuale.
- La semplice comodità o la mera facilitazione dell'esecuzione dell'atto (es. distanza) non giustificano di per sé la delega; è necessaria una condizione che renda effettivamente impossibile o gravemente pregiudizievole lo svolgimento dell'atto nel luogo del giudice naturale.
- La vulnerabilità della persona offesa (es. fragile stato psicologico, terapie, necessità di assistenza sanitaria o modalità protette) può integrare una situazione di impossibilità e giustificare la delega quando l'assenza di assistenza nel luogo distante comprometterebbe la prova o la salute della persona.
- Il giudice delegante deve esplicitare i motivi concreti dell'impossibilità; il giudice destinatario della delega può e deve valutare la sussistenza di tali presupposti.
- In caso di conflitto negativo sollevato dal giudice destinatario, la Corte verificherà se la motivazione della delega rientra nei limiti di urgenza o impossibilità; se la motivazione è adeguata, la competenza resta al giudice delegato richiesto (cioè al giudice che materialmente deve eseguire l'atto).
- La distanza materiale non è automatica causa di delega: occorre valutare anche la presenza di strutture sanitarie e di supporto nel luogo di destinazione e l'impatto sulla salute e sull'attendibilità della testimonianza.
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