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Sentenza

Sentenza n. 2013/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, preso atto che la pretesa della ricorrente era stata soddisfatta. Ha posto le spese a carico del Ministero, quale parte virtualmente soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e contributo unificato se dovuto; ne ha disposto la distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 129/2025, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vercelli n. 129/2025, pubblicata il 25 marzo 2025, notificata insieme al decreto di correzione dell’errore materiale il 13 maggio 2025 e non appellata. Prima dell’udienza camerale del 15 ottobre 2026, la difesa ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, riferendo che la pretesa della ricorrente era stata soddisfatta. Il testo non espone ulteriori motivi o contestazioni.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    Sussistono di conseguenza i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a.

    La soddisfazione della pretesa della parte ricorrente giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge (spese generali 15%, IVA e CPA) ed onere del contributo unificato se dovuto nel presente giudizio come per legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115 del 2002).

    La sentenza pone a carico del Ministero anche l’onere del contributo unificato relativo al giudizio, se dovuto.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore degli avvocati Lidia Golinelli e Simona Rizzello dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 26 del c.p.a. e dell’art. 93 del c.p.c.

    Il giudice dispone la distrazione delle spese liquidate a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore degli avvocati Lidia Golinelli e Simona Rizzello dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 26 del c.p.a. e dell’art. 93 del c.p.c.

    La dichiarazione di antistatarietà dei difensori fonda la distrazione delle spese in loro favore.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata in ottemperanza risulta soddisfatta, ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente alla soddisfazione della pretesa, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione quale parte virtualmente soccombente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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