Cassazione Penale, Sentenza n. 32601/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva revocato, con decorrenza dal 23 gennaio 2026, l'affidamento in prova al servizio sociale concesso al condannato. La revoca era stata motivata dalla violazione delle prescrizioni poste a tutela della figlia minore: nonostante il divieto, il condannato aveva mantenuto contatti con la minore e con la madre di quest'ultima, ponendo in essere una condotta ritenuta riconducibile all'art. 387-bis c.p. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 47, comma 11, ord. pen. e il vizio di motivazione, sostenendo che la revoca fosse stata disposta in via automatica sulla base della gravità dei fatti contestati, senza una valutazione globale del percorso trattamentale, della collaborazione con l'UEPE e della presunzione di non colpevolezza, trattandosi di meri addebiti non ancora accertati con sentenza irrevocabile. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 47, comma 11, ord. pen. e l'omessa motivazione sulla decorrenza della revoca, contestando la scelta della data di trasmissione della notizia di reato e sostenendo che la revoca avrebbe dovuto operare ex nunc in modo diverso. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 51-ter ord. pen. e il vizio di motivazione per non essere stata valutata la sostituzione dell'affidamento in prova con una misura meno gravosa, quale la detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la revoca anche in presenza di un fatto costituente reato non ancora definito da sentenza irrevocabile, purché il Tribunale di sorveglianza valuti incidentalmente il fatto con adeguata motivazione e ne accerti la concreta incompatibilità con la prosecuzione della prova. Nel caso concreto, il Tribunale aveva effettuato una valutazione autonoma e comparativa, considerando anche la collaborazione con l'UEPE, ma ritenendo prevalente la gravità della violazione di prescrizioni connesse a un ordine di protezione e l'incapacità del condannato di conformarsi ai divieti imposti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la revoca era stata disposta ex nunc, con decorrenza dalla trasmissione della notizia di reato, e che tale scelta era favorevole al condannato, poiché presupponeva che il percorso rieducativo fosse stato positivo fino a quel momento e salvaguardava il periodo precedente della prova. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che potesse lamentarsi l'omessa valutazione della detenzione domiciliare, poiché tale richiesta non era stata formulata all'udienza; il potere del Tribunale di sostituire la misura non esonera la parte dall'onere di sottoporre la specifica istanza al giudice.
Norme richiamate
art. 47, comma 11, ord. pen.
L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
La revoca richiede una valutazione concreta e motivata dell'incompatibilità della condotta con la prosecuzione della prova; può fondarsi anche sulla commissione di un fatto costituente reato non ancora coperto da giudicato, valutato incidentalmente dal Tribunale di sorveglianza.
art. 51-ter ord. pen.
La disposizione consente al Tribunale di sorveglianza, ricorrendone i presupposti, di sostituire la misura in corso con altra misura; tuttavia, la mancata presentazione di una specifica richiesta impedisce di censurare l'omessa valutazione della misura alternativa subordinata.
art. 387-bis c.p.
La condotta contestata è stata considerata dal Tribunale quale violazione delle prescrizioni e degli ordini posti a tutela della minore, rilevante nella valutazione dell'incompatibilità con la prosecuzione dell'affidamento.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Impone, in caso di diffusione del provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposta anche sulla base della commissione di un fatto costituente reato non ancora accertato con sentenza irrevocabile, purché il Tribunale di sorveglianza proceda a una valutazione incidentale autonoma, adeguatamente motivata e concretamente riferita all'incompatibilità della condotta con la prosecuzione della prova.
- La revoca dell'affidamento non può fondarsi su un automatismo derivante dalla mera gravità dell'addebito: il giudice deve valutare complessivamente il comportamento del condannato, il percorso trattamentale, la condotta osservata durante la prova e l'incidenza della violazione sulla prognosi di recidiva e sulla capacità di rispettare le prescrizioni.
- La violazione di prescrizioni collegate a ordini di protezione posti a tutela di minori può essere ritenuta concretamente incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento quando dimostri l'incapacità del condannato di conformarsi ai divieti imposti e di astenersi da ulteriori condotte penalmente rilevanti, anche se il condannato abbia mantenuto una generale collaborazione con i servizi sociali.
- Ai fini della decorrenza della revoca, il giudice deve considerare sia la gravità oggettiva e soggettiva della condotta sia il comportamento complessivo tenuto durante il periodo di prova e l'effettiva incidenza delle prescrizioni. La decorrenza dalla trasmissione della notizia di reato, anziché dall'inizio della prova, può costituire una scelta favorevole al condannato quando salvaguardi il periodo precedente di positiva adesione al programma.
- La revoca ex tunc dell'affidamento è legittima quando la condotta complessiva del condannato dimostri che sin dall'inizio non vi fu alcuna effettiva adesione al programma di risocializzazione; in caso contrario, una revoca ex nunc può riflettere il riconoscimento della validità del percorso precedente.
- La mancata valutazione della sostituzione dell'affidamento con una misura meno gravosa non è censurabile se la parte non ha formulato in udienza la relativa richiesta, poiché il giudice non è tenuto a pronunciarsi su un'istanza mai proposta.
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