Sentenza del 21/03/2017 n. 749 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Esenzione per le pensioni privilegiate ordinarie erogate per menomazioni subite a causa del servizio ordinario di leva - Sussiste - Termine di decadenza per richiedere il rimborso dei versamenti effettuati - E' il termine stabilito dall'art. 38, d.P.R. 29.09.1973, n. 602.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’assoggettamento a IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte per invalidità o menomazioni dipendenti dal servizio ordinario di leva. La Corte ha ritenuto che tali prestazioni non abbiano natura reddituale, ma risarcitoria, poiché derivano da menomazioni subite nell’ambito di un rapporto di servizio obbligatorio. Di conseguenza, esse devono essere esentate dall’IRPEF. Per ottenere la restituzione delle imposte già versate, il contribuente deve però presentare l’istanza entro il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.
La decisione
È stato riconosciuto il principio secondo cui le pensioni privilegiate ordinarie attribuite per menomazioni connesse al servizio militare obbligatorio di leva non sono soggette a IRPEF. Tuttavia, il rimborso delle somme eventualmente versate indebitamente è subordinato al rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. Pertanto, il diritto sostanziale all’esenzione non elimina l’obbligo di presentare tempestivamente la richiesta di rimborso.
Norme richiamate
Art. 64 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
La disposizione prevedeva espressamente l’esenzione per le pensioni di guerra. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 387/1989, ha esteso gli effetti dell’esenzione anche alle pensioni privilegiate ordinarie riconosciute per fatti invalidanti connessi al servizio obbligatorio di leva.
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Stabilisce il termine di decadenza entro il quale deve essere presentata l’istanza di rimborso delle imposte dirette indebitamente versate. Tale termine si applica anche alle richieste di rimborso dell’IRPEF trattenuta su pensioni privilegiate ordinarie esenti.
Sentenza della Corte costituzionale 11 luglio 1989, n. 387
Ha dichiarato l’illegittimità della limitazione dell’esenzione e ha consentito di riconoscere il medesimo trattamento alle pensioni privilegiate ordinarie derivanti da menomazioni subite durante il servizio militare obbligatorio di leva.
Sentenza della Corte di cassazione 28 ottobre 2014, n. 22879
Mancando un'espressa previsione di deroga al principio dell'assoggettabilità, disposta invece dall'art. 64 del d.P.R. 29.09.1973, n. 601 per le pensioni di guerra e, per l'effetto della declaratoria di incostituzionalità di tale norma, anche per le pensioni privilegiate ordinarie attribuite ai militari per fatti invalidanti se connessi alla prestazione del servizio di leva, in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale, ma risarcitorio della erogazione stessa, dette pensioni non sono soggette a imposta IRPEF.
La Corte ha qualificato queste pensioni come prestazioni di natura risarcitoria e non reddituale, escludendole dall’imposizione IRPEF quando la menomazione sia riconducibile al servizio militare obbligatorio di leva.
Massime di principio
- Le pensioni privilegiate ordinarie riconosciute per menomazioni derivanti dal servizio militare obbligatorio di leva devono essere considerate esenti da IRPEF, poiché hanno funzione risarcitoria e non costituiscono reddito.
- L’esenzione fiscale e il rimborso delle imposte già pagate sono questioni distinte: anche quando l’imposta non era dovuta, il contribuente deve rispettare il termine decadenziale previsto per presentare l’istanza di rimborso.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare sia l’origine della pensione, che deve essere collegata al servizio obbligatorio di leva, sia la tempestività della richiesta di rimborso.
- Il carattere risarcitorio della prestazione può essere determinante per escludere l’imponibilità, mentre le pensioni aventi diversa origine o natura devono essere valutate alla luce delle specifiche norme applicabili.
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