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Sentenza

Sentenza n. 5234/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento con il quale la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo, tra le imprese Urbe Vigilanza S.p.a. (mandataria) e Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, la procedura aperta espletata per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception, controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per i centri di produzione Rai di Roma, uffici di Roma, insediamenti produttivi delle Radio, sedi regionali, Lotto 7; - della nota del 20 dicembre 2024 prot. A/FEM/6260/P, con la quale la Rai Radiotelevisione Italiana ha comunicato le graduatorie dei sette lotti posti a gara e l’aggiudicazione del lotto 7 al raggruppamento temporaneo tra l’Urbe Vigilanza S.p.A. e il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti; - della graduatoria finale; - di tutti i verbali di gara relativi alle sedute pubbliche ed alle sedute riservate, ivi compreso il verbale del 29 ottobre 2024 afferente alla verifica dei costi della manodopera e di congruità dell’offerta del RTI Urbe Vigilanza S.p.A. – Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e comunque correlati, ivi compresi, si opus sit, il Disciplinare e gli altri atti di gara; nonché - per la declaratoria di inefficacia del contratto e per il subentro; - per il risarcimento danni in forma specifica, con riserva di agire in separata sede per il risarcimento per equivalente monetario e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione non ancora ostesa dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/90 e smi e 53 del d.lgs. 50/2016, con conseguente ingiunzione a consentire l’accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da URBE VIGILANZA S.P.A. il 9\6\2025: domanda di annullamento: - del provvedimento con il quale la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo, tra le imprese Urbe Vigilanza S.p.A. (mandataria) e Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, la procedura aperta espletata per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception, controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per i centri di produzione Rai di Roma, uffici di Roma, insediamenti produttivi delle Radio, sedi regionali, Lotto 7, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 7, la Stazione Appaltante non ha escluso KSM S.p.A. dalla medesima procedura anche per ragioni ulteriori rispetto a quelle poste a base dell’atto infondatamente impugnato con il ricorso principale; - della nota del 20 dicembre 2024 prot. A/FEM/6260/P, con la quale la Rai Radiotelevisione Italiana ha comunicato le graduatorie dei sette lotti posti a gara e l’aggiudicazione del Lotto 7 al raggruppamento temporaneo tra l’Urbe Vigilanza S.p.A. e il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti; - della graduatoria finale, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 7, la Stazione Appaltante non ha escluso KSM S.p.A., seconda graduata, dalla medesima procedura per ragioni ulteriori rispetto a quelle poste a base dell’atto infondatamente impugnato con il ricorso principale; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente incidentale di tutti i verbali di gara relativi alle sedute pubbliche ed alle sedute riservate, ivi compreso il verbale del 28 ottobre 2024 afferente alla verifica dei costi della manodopera e di congruità dell’offerta del RTI Urbe Vigilanza S.p.A. – Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, nella parte in cui non sono state rilevate le ulteriori cause di esclusione esposte nella presente impugnazione incidentale; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente incidentale, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da URBE VIGILANZA S.P.A. il 23\7\2025: domanda di annullamento: - del provvedimento con il quale la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo, tra le imprese Urbe Vigilanza S.p.A. (mandataria) e Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, la procedura aperta espletata per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception, controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per i centri di produzione Rai di Roma, uffici di Roma, insediamenti produttivi delle Radio, sedi regionali, Lotto 7, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 7, la Stazione Appaltante non ha escluso KSM S.p.A. dalla medesima procedura anche per ragioni ulteriori rispetto a quelle poste a base dell’atto infondatamente impugnato con il ricorso principale; - della nota del 20 dicembre 2024 prot. A/FEM/6260/P, con la quale la Rai Radiotelevisione Italiana ha comunicato le graduatorie dei sette lotti posti a gara e l’aggiudicazione del Lotto 7 al raggruppamento temporaneo tra l’Urbe Vigilanza S.p.A. e il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti; - della graduatoria finale, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 7, la Stazione Appaltante non ha escluso KSM S.p.A., seconda graduata, dalla medesima procedura per ragioni ulteriori rispetto a quelle poste a base dell’atto infondatamente impugnato con il ricorso principale; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente incidentale di tutti i verbali di gara relativi alle sedute pubbliche ed alle sedute riservate, ivi compreso il verbale del 28 ottobre 2024 afferente alla verifica dei costi della manodopera e di congruità dell’offerta del RTI Urbe Vigilanza S.p.A. – Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, nella parte in cui non sono state rilevate le ulteriori cause di esclusione esposte nella presente impugnazione incidentale; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente incidentale, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da URBE VIGILANZA S.P.A. il 23\10\2025: domanda di annullamento: - del provvedimento con il quale Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo tra Urbe Vigilanza S.p.A. (mandataria) e Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti (mandante), la procedura aperta espletata per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception, controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per i centri di produzione Rai di Roma, uffici di Roma, insediamenti produttivi delle Radio, sedi regionali, Lotto 7, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 7, la Stazione Appaltante non ha escluso KSM S.p.A. dalla medesima procedura; - della nota del 20 dicembre 2024 prot. A/FEM/6260/P, con la quale la Rai Radiotelevisione Italiana ha comunicato l’aggiudicazione del Lotto 7 al raggruppamento temporaneo tra Urbe Vigilanza S.p.A. e il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, nella parte in cui, con riferimento al medesimo Lotto 7, la Stazione Appaltante non ha escluso KSM S.p.A. dalla medesima procedura; - della graduatoria finale, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 7, la Stazione Appaltante non ha escluso KSM S.p.A., seconda graduata, dalla medesima procedura; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente incidentale di tutti i verbali di gara relativi alle sedute pubbliche ed alle sedute riservate, nella parte in cui non sono state rilevate le ulteriori cause di esclusione esposte nella presente impugnazione incidentale; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente incidentale, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da URBE VIGILANZA S.P.A. il 6\12\2025: domanda di annullamento: - del provvedimento con il quale Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo tra Urbe Vigilanza S.p.A. (mandataria) e Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti (mandante), la procedura aperta espletata per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception, controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per i centri di produzione Rai di Roma, uffici di Roma, insediamenti produttivi delle Radio, sedi regionali, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 7, la Stazione Appaltante non ha escluso KSM S.p.A. dalla medesima procedura; - della nota del 20 dicembre 2024 prot. A/FEM/6260/P, con la quale la Rai Radiotelevisione Italiana ha comunicato l’aggiudicazione del Lotto 7 al raggruppamento temporaneo tra Urbe Vigilanza S.p.A. e il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, nella parte in cui, con riferimento al medesimo Lotto 7, la Stazione Appaltante non ha escluso KSM S.p.A. dalla medesima procedura; - della graduatoria finale, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 7, la Stazione Appaltante non ha escluso KSM S.p.A., seconda graduata, dalla medesima procedura; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente incidentale di tutti i verbali di gara relativi alle sedute pubbliche ed alle sedute riservate, nella parte in cui non sono state rilevate le ulteriori cause di esclusione esposte nella presente impugnazione incidentale; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente incidentale, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da URBE VIGILANZA S.P.A. il 3\1\2026: Domanda di annullamento: - del provvedimento con il quale Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo tra Urbe Vigilanza S.p.A. (mandataria) e Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti (mandante), la procedura aperta espletata per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception, controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo per i centri di produzione Rai di Roma, uffici di Roma, insediamenti produttivi delle Radio, sedi regionali, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 7, la Stazione Appaltante non ha escluso KSM S.p.A. dalla medesima procedura; - della nota del 20 dicembre 2024 prot. A/FEM/6260/P, con la quale la Rai Radiotelevisione Italiana ha comunicato l’aggiudicazione del Lotto 7 al raggruppamento temporaneo tra Urbe Vigilanza S.p.A. e il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, nella parte in cui, con riferimento al medesimo Lotto 7, la Stazione Appaltante non ha escluso KSM S.p.A. dalla medesima procedura; - della graduatoria finale, nella parte in cui, con riferimento al Lotto 7, la Stazione Appaltante non ha escluso KSM S.p.A., seconda graduata, dalla medesima procedura; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente incidentale di tutti i verbali di gara relativi alle sedute pubbliche ed alle sedute riservate, nella parte in cui non sono state rilevate le ulteriori cause di esclusione esposte nella presente impugnazione incidentale; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente incidentale, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202502938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione al RTI Urbe del Lotto 7 della procedura aperta per servizi di vigilanza, controllo accessi, sorveglianza, prevenzione incendio, reception e controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, nonché atti di gara collegati

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

KSM ha impugnato l’aggiudicazione deducendo, con un’unica articolata censura, violazione della lex specialis e degli artt. 95 e 97 del d.lgs. 50/2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, erroneità dei presupposti e carenza di motivazione, nonché violazione dei principi di proporzionalità, trasparenza e buon andamento. La doglianza riguardava la presunta incongruità dell’offerta del RTI Urbe, che aveva dichiarato 772 risorse da destinare ai servizi a richiesta nell’ambito del sub-criterio 2.6 dell’offerta tecnica, senza includere i relativi costi nel costo complessivo della manodopera né sottoporli a giustificazione nella verifica di congruità. KSM ha inoltre chiesto l’accesso alla documentazione di gara non ancora ostesa. La RAI e il RTI Urbe hanno eccepito la tardività del ricorso, notificato il 21 febbraio 2025 a fronte della comunicazione dell’aggiudicazione del 20 dicembre 2024. Il RTI Urbe ha proposto ricorso incidentale e successivi motivi aggiunti, chiedendo l’esclusione di KSM per ulteriori ragioni.

La decisione

Il TAR ha anzitutto dichiarato irricevibile, per tardività, la domanda di annullamento dell’aggiudicazione. Ha ritenuto applicabile il termine complessivo di 45 giorni, dato dalla somma dei 30 giorni per l’impugnazione e dei 15 giorni collegati all’istanza di accesso ai sensi dell’art. 76, comma 2, del d.lgs. 50/2016. Poiché l’aggiudicazione era stata comunicata il 20 dicembre 2024, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 3 febbraio 2025. Anche computando il tempo effettivamente impiegato dalla stazione appaltante per rispondere all’istanza di accesso, il termine sarebbe scaduto l’11 febbraio 2025. Il ricorso risultava comunque tardivo anche applicando il criterio secondo cui deve essere garantito l’intero termine di 30 giorni dalla conoscenza delle illegittimità, poiché KSM aveva atteso dieci giorni prima di presentare l’istanza di accesso e aveva poi notificato il ricorso trenta giorni dopo l’ostensione, superando complessivamente il termine decadenziale. Il TAR ha inoltre esaminato la censura nel merito, ritenendola infondata. Le risorse destinate ai servizi a richiesta erano aggiuntive rispetto a quelle necessarie per i servizi a canone e correlate a esigenze eventuali, non prevenibili e incerte nell’an e nel quantum. Pertanto, non costituivano costi diretti e stabili della commessa da indicare necessariamente nell’offerta economica e da sottoporre alla verifica di congruità. Il ricorso incidentale e i motivi aggiunti del RTI Urbe sono stati dichiarati improcedibili, poiché il rigetto della domanda principale rendeva intangibile la posizione dell’aggiudicatario e faceva venir meno il suo interesse all’esame delle ulteriori cause di esclusione prospettate contro KSM. La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere, essendo stata nel frattempo integralmente soddisfatta mediante ostensione della documentazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    termine decadenziale di impugnazione di 30 giorni

    Il termine per impugnare gli atti delle procedure di affidamento decorre dalla conoscenza dell’aggiudicazione e, quando i motivi dipendono dall’accesso agli atti, deve comunque essere coordinato con il tempo impiegato per acquisire la conoscenza delle illegittimità.

  • art. 76, comma 2, d.lgs. 50/2016

    termine di 15 giorni previsto per il caso di istanza di accesso agli atti da parte di chi intende proporre ricorso

    L’istanza di accesso può determinare un differimento del termine di impugnazione, ma non consente al concorrente di dilatare indefinitamente il termine decadenziale; il ritardo nella presentazione dell’istanza è imputato all’interessato.

  • art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016

    Nell’offerta economica l’operatore economico deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro

    L’obbligo di indicazione riguarda i costi diretti della specifica commessa, riferiti al personale impiegato stabilmente; non si estende alle risorse destinate a prestazioni eventuali e non prevenibili, attivabili solo a richiesta.

  • art. 97, comma 5, d.lgs. 50/2016

    La verifica di congruità dell’offerta e dei costi della manodopera non deve necessariamente comprendere risorse professionali meramente eventuali e occasionali, non configurabili come costi diretti e stabili della commessa.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per cessata materia del contendere, poiché la documentazione richiesta è stata ostesa nel corso del giudizio.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, ai sensi della disposizione richiamata in epigrafe.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all’aggiudicazione di una gara, l’istanza di accesso agli atti può differire il termine di impugnazione soltanto nella misura necessaria a consentire la conoscenza dei documenti dai quali derivano i motivi di ricorso; il concorrente deve tuttavia presentare tempestivamente l’istanza, poiché il ritardo a esso imputabile erode progressivamente il termine decadenziale e non può determinare una dilatazione indefinita del termine di impugnazione.
  • Il termine per impugnare l’aggiudicazione deve essere calcolato considerando anche il tempo trascorso tra la comunicazione dell’aggiudicazione e la presentazione dell’istanza di accesso. L’inerzia del concorrente nella presentazione dell’istanza non può essere utilizzata per ampliare discrezionalmente il termine processuale.
  • L’obbligo di indicare e giustificare i costi della manodopera riguarda i costi diretti del personale impiegato stabilmente nella commessa; non comprende le risorse aggiuntive destinate a servizi eventuali, attivabili a richiesta e non prevenibili nell’an e nel quantum.
  • Quando il ricorso principale contro l’aggiudicazione è respinto o dichiarato irricevibile e la posizione dell’aggiudicatario diviene intangibile rispetto ai motivi dedotti, il ricorso incidentale dell’aggiudicatario volto a ottenere l’esclusione del ricorrente principale può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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