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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35247/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Amministrazione contestava alla contribuente una maggiore Ires, interessi e sanzioni, in relazione a un'operazione di stock lending su azioni di una società estera. La società aveva stipulato con un soggetto estero un contratto di prestito titoli: le azioni erano trasferite temporaneamente, con diritto della prestataria a percepire i dividendi e obbligo di corrispondere una commissione collegata alla distribuzione degli utili. La società deduceva in cassazione, contro la prima sentenza, l'erroneo calcolo del termine per appellare e la conseguente tardività dell'appello; contro la seconda sentenza, resa in revocazione e poi in sede rescissoria, articolava sette motivi: violazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 per mancata preventiva richiesta di chiarimenti; violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per omessa considerazione delle osservazioni al PVC; nullità per motivazione contraddittoria o apparente dell'accertamento e della sentenza; violazione del divieto euro-unitario di abuso del diritto; nullità della motivazione sulla sussistenza dell'abuso; nullità per ritenuta sufficienza di un 'invito sostanziale' in luogo del contraddittorio endoprocedimentale. La società sosteneva, in sintesi, che l'Ufficio avesse illegittimamente qualificato l'operazione come abusiva e che la commissione non fosse indeducibile, oltre a lamentare vizi procedimentali e motivazionali dell'atto e della sentenza.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Il primo ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata era stata nel frattempo revocata dalla stessa CTR a seguito di revocazione ordinaria. Il secondo ricorso è stato rigettato. La Corte ha corretto la motivazione della decisione impugnata ex art. 384 c.p.c., ma ha confermato nel merito il rigetto dell'appello della contribuente: l'operazione di stock lending è stata ricondotta al combinato disposto degli artt. 109, comma 8, e 89 d.P.R. 917/1986, con conseguente indeducibilità della commissione pagata dalla prestataria, trattandosi di costo sostenuto per l'acquisizione del diritto a percepire dividendi esenti. Sono state ritenute inammissibili o infondate le doglianze fondate sull'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 e sul divieto di abuso del diritto, perché non decisive rispetto alla qualificazione fiscale adottata; è stata inoltre esclusa la nullità dell'avviso per mancata menzione espressa delle osservazioni del contribuente, essendo sufficiente la loro sostanziale considerazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nel secondo giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 4; primo comma, n. 3

    è il parametro formale di censura dei motivi proposti in cassazione, invocato per denunciare vizi di motivazione, nullità e violazione di legge.

  • art. 155 c.p.c.

    richiamato per contestare il calcolo del termine per proporre appello.

  • art. 2963 c.c.

    invocato in relazione al computo del termine di impugnazione.

  • art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la Corte ritiene irrilevante la sua applicazione alla fattispecie, poiché l'operazione viene ricondotta direttamente alla disciplina dell'art. 109, comma 8, TUIR, e quindi le doglianze sul contraddittorio preventivo risultano inammissibili.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    l'Ufficio deve valutare le osservazioni del contribuente, ma non è tenuto a darne espressa menzione nell'avviso di accertamento; la nullità non discende dalla sola omissione espressiva.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dalla contribuente in relazione alla motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    invocato per dedurre la nullità dell'accertamento per difetto o contraddittorietà di motivazione.

  • artt. 3 e 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità per contraddittorietà e inesistenza del provvedimento.

  • art. 89 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    i dividendi percepiti dalla contribuente erano esenti da imposta nei limiti del 95%; la norma è usata come base del regime fiscale dei dividendi nel ragionamento sulla deducibilità della commissione.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    il costo sostenuto per l'acquisto del diritto di usufrutto o di altro diritto analogo su partecipazioni da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art. 89 non è deducibile; la Corte estende tale disciplina allo stock lending, ritenendolo economicamente e giuridicamente assimilabile all'usufrutto di azioni.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di confermare la decisione impugnata correggendone la motivazione, quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'operazione di stock lending su partecipazioni, quando attribuisce temporaneamente al prestatario il diritto di percepire dividendi dietro pagamento di una commissione, è fiscalmente assimilabile all'usufrutto di azioni, poiché realizza il medesimo fenomeno economico e non rileva la diversa qualificazione civilistica del vincolo.
  • In presenza di utili esclusi da tassazione ai sensi dell'art. 89 TUIR, il costo sostenuto per acquistare un diritto analogo all'usufrutto su partecipazioni è indeducibile ex art. 109, comma 8, TUIR; la regola vale anche per la commissione pagata nello stock lending.
  • La clausola dell'art. 109, comma 8, TUIR non si applica soltanto ai diritti reali, ma anche ad altri diritti analoghi che consentano di percepire dividendi esenti, senza che ciò comporti un'analogia in malam partem.
  • Il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento o della sentenza non è configurabile quando la motivazione, pur sintetica o non espressa nei termini auspicati dal contribuente, consenta di comprendere la pretesa fiscale e le ragioni della decisione.
  • L'omessa menzione espressa delle osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente non determina di per sé la nullità dell'accertamento, se risulta che l'Amministrazione le abbia sostanzialmente valutate.
  • Quando una questione fiscale è risolta mediante l'applicazione di una specifica norma sostanziale, diventano non decisive le censure fondate su disposizioni antielusive generali o sul divieto di abuso del diritto, se la loro applicazione non è necessaria alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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