Sentenza n. 314/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a seguito di condanna penale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottata dal Questore dopo una condanna definitiva a un anno e otto mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che la condanna, isolatamente considerata, non determinasse automaticamente la perdita del titolo e che fosse necessaria una valutazione individualizzata della pericolosità sociale, della personalità, della condotta complessiva, della durata del soggiorno, dei legami familiari e dell’inserimento sociale e lavorativo. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per carenza e illogicità della motivazione e travisamento dei fatti, nonché violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto. L’Amministrazione ha sostenuto che la lunga permanenza e l’attività lavorativa non fossero sufficienti a dimostrare un effettivo radicamento e che la condanna evidenziasse un’inclinazione a condotte antisociali; il provvedimento era stato qualificato come dovuto, con conseguente omissione delle comunicazioni preventive.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto che la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo abbia natura discrezionale e non costituisca un effetto automatico della condanna penale. Il Questore doveva quindi effettuare una valutazione concreta e individualizzata della pericolosità sociale, considerando anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché la condotta complessiva e gli eventuali elementi sopravvenuti. Proprio perché l’esito non era predeterminato, l’Amministrazione era tenuta a comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990. Non è stata fornita la prova, richiesta dall’art. 21-octies, comma 2, della stessa legge, che la revoca avrebbe avuto necessariamente il medesimo contenuto anche in presenza della partecipazione dell’interessato. Il vizio procedimentale è stato ritenuto assorbente. L’Amministrazione, qualora ritenga ancora attuale il potere di revoca, dovrà riavviare il procedimento entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, valutando ogni elemento utile sopravvenuto. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiede la verifica della mancanza delle condizioni per il rilascio, compreso un giudizio concreto di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, tenendo conto anche della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
art. 572 c.p.
La condanna per maltrattamenti in famiglia costituisce un elemento da considerare nella valutazione della pericolosità sociale, ma non determina automaticamente la revoca del permesso UE.
art. 380 c.p.p.
L’inclusione del reato di maltrattamenti tra quelli rilevanti ai fini dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 consente di considerare la relativa condanna nella valutazione della pericolosità, senza trasformarla in un automatismo espulsivo o revocatorio.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione di avvio del procedimento è necessaria quando l’Amministrazione esercita una valutazione discrezionale e l’apporto dell’interessato può incidere sull’esito della decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
L’omissione della comunicazione di avvio non è ininfluente se l’Amministrazione non dimostra che il provvedimento avrebbe avuto necessariamente lo stesso contenuto; la prova deve considerare anche gli elementi personali, sociali e lavorativi valutabili nel procedimento.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondata su condanne penali, non è automatica né necessariamente dovuta: richiede una valutazione discrezionale e individualizzata della pericolosità sociale dello straniero.
- Nella valutazione della pericolosità ai fini della revoca del permesso UE devono essere considerati, oltre alle condanne, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo, nonché la condotta complessiva dell’interessato e gli elementi sopravvenuti.
- Quando la revoca del permesso di soggiorno è il risultato di una valutazione discrezionale, l’Amministrazione deve comunicare l’avvio del procedimento, poiché l’apporto partecipativo dello straniero può incidere sull’esito.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non può essere sanata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 se l’Amministrazione non dimostra che la revoca fosse l’unico esito possibile, tenendo conto anche degli elementi personali, sociali e lavorativi deducibili dall’interessato.
- L’annullamento della revoca per vizio procedimentale non impedisce all’Amministrazione di riavviare il procedimento, ove il potere sia ancora attuale, nel rispetto delle garanzie partecipative e mediante una nuova valutazione degli elementi rilevanti, inclusi quelli sopravvenuti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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