Cassazione Civile, Ordinanza n. 28417/2024 del 05/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia in materia di sanzioni amministrative, dichiarata inammissibile dal Giudice di pace perché proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011, dopo la notificazione del provvedimento amministrativo. La parte sanzionata ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: ha dedotto la nullità della sentenza per avere erroneamente escluso l'applicabilità, anche in via analogica, della sospensione feriale dei termini di cui alla l. n. 742/1969 al procedimento ex art. 203 d.lgs. n. 285/1992; ha lamentato che il giudice di merito non avesse esaminato la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all'art. 7 della l. n. 742/1969; ha infine censurato la sentenza per difetto di motivazione sulla medesima questione dell'applicabilità analogica della disciplina feriale e sul dubbio di costituzionalità. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure, ritenendo il ricorso inammissibile per tre autonome ragioni: procura speciale non valida perché riferita a un atto anteriore alla sentenza impugnata; impugnazione proposta in cassazione contro una sentenza che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, era invece appellabile; totale carenza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente la preliminare verifica dell'ammissibilità, rilevando: l'assenza di una valida procura speciale per il ricorso per cassazione, poiché la procura indicata era in calce all'opposizione e quindi anteriore alla sentenza impugnata; l'erroneo utilizzo del ricorso per cassazione in luogo dell'appello, essendo la sentenza del Giudice di pace resa in opposizione a sanzione amministrativa soggetta a gravame ordinario; la mancanza nel ricorso di un'esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire alla Corte la comprensione della vicenda sostanziale e processuale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 6, comma 6, d.lgs. n. 150/2011
nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il ricorso va proposto entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato
art. 365 c.p.c.
la procura al difensore per il ricorso per cassazione deve essere speciale e conferita per impugnare una sentenza determinata, in data successiva alla pronuncia impugnata
art. 360 c.p.c.
sono stati formalmente evocati i nn. 2 e 5 per i motivi di ricorso, ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma sufficiente dei fatti di causa, sostanziali e processuali
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è stata adottata in camera di consiglio a seguito di proposta del consigliere delegato
art. 380-bis.1 c.p.c.
a seguito della richiesta di decisione della ricorrente, è stata fissata adunanza in camera di consiglio
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
poiché il ricorso è stato deciso in conformità della proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna equitativa e quella in favore della cassa delle ammende nei limiti di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sono stati accertati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 7 l. n. 742/1969
richiamato dalla ricorrente come oggetto di dubbio di costituzionalità in tema di sospensione feriale dei termini
art. 23 l. n. 87/1953
richiamato dalla ricorrente in relazione alla questione di legittimità costituzionale prospettata
art. 12 disp. prel. c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione analogica della sospensione feriale dei termini
Massime di principio
- La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere conferita specificamente per quel giudizio, in data successiva alla sentenza impugnata; una procura rilasciata per un diverso atto o anteriore al provvedimento impugnato non abilita al ricorso.
- La sentenza che definisce l'opposizione a sanzione amministrativa, anche quando pronunciata dal giudice di pace, è impugnabile con appello e non direttamente con ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca l'esposizione sommaria dei fatti di causa tale da consentire alla Corte la comprensione autonoma della vicenda sostanziale e processuale senza dover ricorrere ad altri atti.
- Nel giudizio di legittimità, i vizi denunciati non possono superare i preliminari requisiti di ammissibilità del ricorso: se difettano procura speciale, mezzo di impugnazione corretto o requisito di sinteticità/esposizione dei fatti, la Corte non esamina il merito.
- Quando la decisione è resa in conformità della proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono essere applicate le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato.
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