Cassazione Penale, Sentenza n. 45730/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per lo scarico di acque reflue urbane con superamento di parametri (SST, COD, BOD5, azoto ammoniacale, Escherichia coli e odore). Denunciava violazione di legge per errata applicazione delle norme sulla ripartizione delle competenze e responsabilità penali dei sindaci, travisamento della prova relativamente ad alcune determine sindacali (n.19/2009, n.27/2009) e omessa motivazione sulle allegazioni difensive in appello (det. n.29/2013 e n.38/2015). Sosteneva che il Comune aveva nominato un responsabile di settore e affidato a società esterna la gestione tecnica dell'impianto; che erano state chieste e realizzate opere, che i pagamenti erano stati attestati dal funzionario delegato e che i successivi controlli non avevano rilevato criticità, invocando la disciplina della delega di funzioni e la separazione tra poteri politici e responsabilità tecniche/amministrative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non integra reato. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art.137 d.lgs. n.152/2006 (nella formulazione successiva alla L. 25/02/2010, n.36), la rilevanza penale richiede che lo scarico riguardi acque reflue industriali contenenti le sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 e che vi sia il superamento dei corrispondenti limiti della Tabella 3. Le sostanze rilevate dagli accertamenti (SST, COD, BOD5, azoto ammoniacale, E. coli e odore) non figurano nella Tabella 5; pertanto la condotta è perseguibile, se del caso, solo in sede amministrativa e non penale. Perciò la condanna penale è annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 137 d.lgs. n.152/2006
comma 5 (e riferimento al comma 6) relativo alla sanzione penale per superamento dei limiti della Tabella 3 per le sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5
La norma penale si applica solo se lo scarico riguarda acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose elencate nella Tabella 5 e con superamento dei relativi limiti della Tabella 3; il mero superamento di parametri generali (BOD5, COD, SST, azoto ammoniacale, Escherichia coli, odore) non integra il reato ma costituisce illecito amministrativo.
L. 25 febbraio 2010, n. 36
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue
Ha depenalizzato/ridefinito in senso restrittivo la rilevanza penale degli scarichi idrici, riducendo l'ambito in cui si applicano sanzioni penali e trasferendo molte fattispecie nell'ambito della sanzione amministrativa.
Allegato 5 al d.lgs. n.152/2006 (Tabelle 3 e 5)
Tabella 3 (valori limite) e Tabella 5 (elenco delle sostanze rilevanti ai fini penali)
Per integrare il reato è necessario il cumulo: 1) che lo scarico sia di acque reflue industriali; 2) che nelle acque siano presenti le sostanze elencate nella Tabella 5 con superamento dei limiti della Tabella 3. Parametri come BOD5, COD, SST, azoto ammoniacale ed E. coli non rientrano nella Tabella 5 e pertanto non determinano automaticamente responsabilità penale.
Riferimento giurisprudenziale della Corte di Cassazione
Varie pronunce (es. sez. 3 n.19753/2011; n.11884/2014; n.10484/2014; n.21463/2015; n.24797/2019 ecc.)
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato l'interpretazione restrittiva: dopo le modifiche legislative, molti sforamenti rilevati in sede tecnica integrano illecito amministrativo e non reato penale; inoltre il giudice non è obbligato a trasmettere gli atti all'autorità amministrativa quando la depenalizzazione non prevede norme transitorie specifiche.
Massime di principio
- Dopo la L. n.36/2010, la rilevanza penale per scarichi idrici è limitata alle sostanze elencate nella Tabella 5 dell'Allegato 5: eccedenze di parametri organici e batteriologici (BOD5, COD, SST, azoto ammoniacale, E. coli, odore) sono, in genere, illecito amministrativo e non reato penale.
- Per attribuire responsabilità penale ad un sindaco occorre verificare la sussistenza del fatto-reato secondo la nuova fattispecie (scarico di acque reflue industriali con presenza di sostanze di Tabella 5) e la prova dell'elemento soggettivo e della diretta ingerenza/omissione del sindaco; la mera qualifica politico-amministrativa o l'esistenza di deleghe operative può incidere sulla responsabilità, ma va comprovata documentalmente e valutata nel merito.
- La prova tecnica è cruciale: per sostenere una condanna penale servono accertamenti che attestino la presenza delle sostanze pericolose specificate nella Tabella 5 e il superamento dei limiti previsti; riscontri limitati a parametri generali non bastano.
- Nel caso di depenalizzazione la sanzione amministrativa resta possibile; l'interessato deve curare la documentazione di adempimenti, nomine, contratti di gestione, pagamenti e interventi tecnici per dimostrare l'adozione di misure idonee e la mancanza di colpa penale.
- Il giudice penale, di fronte a fatti non più punibili penalmente per modifica normativa priva di norme transitorie, può annullare la condanna senza trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente; chi ritiene di aver subito un illecito amministrativo dovrà perseguire quel rimedio amministrativo o civile.
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