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Ordinanza

Ordinanza n. 93/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota del 13 gennaio 2026, notificata in pari data, con cui l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 - Abruzzo ha comunicato al signor Di Pietro Pier Domenico ed al Comune di Crognaleto il diniego alla richiesta di sopralluogo sull’edificio identificato catastalmente al fg. catastalmente al fg. 71, part. 1459, sito nel Comune di Crognaleto, località Senarica, richiedente Michele di Pietro; - di ogni altro atto precedente, presupposto, connesso e/o conseguenziale;

Giustizia amministrativa202600158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della richiesta di sopralluogo su un edificio sito nel Comune di Crognaleto, propedeutico all'accesso alle procedure di ricostruzione post-sisma

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiari ricostruzione)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 - Abruzzo ha negato la richiesta di sopralluogo sull'edificio sito in località Senarica, nel Comune di Crognaleto. Tra i profili dedotti vi era la ritenuta mancanza di una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato. Il ricorso contestava tale presupposto, sostenendo che per la richiesta di primo sopralluogo o di revisione di un precedente sopralluogo fosse sufficiente un'istanza semplice di sopralluogo, secondo la circolare DiComaC richiamata nella nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, condividendo la ricostruzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile secondo cui, per i Comuni interessati e per quelli ricompresi nell'Area I, la richiesta di primo sopralluogo o di revisione di un precedente sopralluogo poteva essere presentata mediante semplice istanza di sopralluogo, modello IPP, senza necessità della perizia asseverata indicata dall'amministrazione. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, poiché il diniego e il perdurare dell'inerzia amministrativa impedivano ai ricorrenti di accedere alle procedure di ricostruzione post-sisma e alle misure di sostegno economico previste dalla normativa emergenziale. La domanda cautelare è stata quindi accolta e il provvedimento impugnato è stato sospeso. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 18 novembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha sospeso il provvedimento impugnato.

  • legge n. 229/2016

    È richiamata per individuare i Comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 e, conseguentemente, nell'Area I rilevante ai fini delle procedure per la richiesta di sopralluogo.

  • circolare DiComaC prot. n. UC/TERAG 16/0010781 del 12/02/2017

    per la richiesta di primo sopralluogo o revisione di un precedente sopralluogo con scheda fast con esito utilizzabile o scheda Aedes con esito A è prorogata alla data del 28 febbraio p.v. (fa fede la data di protocollo) ed è sufficiente l'istanza semplice di sopralluogo (modello IPP)

    Secondo la valutazione cautelare del TAR, la circolare supporta la sufficienza dell'istanza semplice di sopralluogo, senza necessità della perizia asseverata contestata dall'amministrazione.

Massime di principio

  • In presenza dei presupposti individuati dalla disciplina emergenziale per la ricostruzione post-sisma, la richiesta di primo sopralluogo o di revisione di un precedente sopralluogo può essere presentata mediante semplice istanza sul modello previsto, quando la normativa o le istruzioni amministrative applicabili non richiedano ulteriori documenti tecnici.
  • Il diniego amministrativo fondato sulla mancanza di una perizia asseverata è assistito da fumus boni iuris quando le istruzioni applicabili prevedono, per la specifica tipologia di sopralluogo e per i Comuni interessati, la sufficienza di una semplice istanza di sopralluogo.
  • Sussiste il periculum in mora quando il diniego o l'inerzia dell'amministrazione impedisce al privato di accedere alle procedure di ricostruzione post-sisma e alle correlate misure di sostegno economico.

Come è indicizzato

MaterieRicostruzione post-calamità
RamiEmergenze e protezione civile
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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