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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30603/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di equa riparazione proposta da una società che si era insinuata al passivo di un fallimento dichiarato nel 1998, lamentando l’irragionevole durata della procedura fallimentare e ottenendo dalla Corte d’appello un indennizzo di euro 6.000,00. Il Ministero della Giustizia, in sede di opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001, ha contestato soprattutto la tempestività della domanda, sostenendo che il termine semestrale per proporre il ricorso dovesse decorrere dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento calcolata secondo il termine di sei mesi dell’art. 327 c.p.c. nella versione successiva alla legge n. 69/2009, poiché il decreto di chiusura era stato depositato nel 2017 e il ricorso era stato depositato solo nel marzo 2019. In subordine, aveva contestato anche la quantificazione dell’indennizzo. La società intimata non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico del ricorso del Ministero. Ha confermato che, per i fallimenti anteriori alle riforme del 2006 e 2007, il procedimento di chiusura e il reclamo contro il relativo decreto sono procedimenti endofallimentari soggetti alla disciplina transitoria; pertanto, per stabilire la definitività del decreto non comunicato, occorre applicare il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. nella formulazione previgente alla legge n. 69/2009, oltre la sospensione feriale, e non il termine semestrale. Di conseguenza, la domanda di equa riparazione proposta nel 2019 è stata correttamente considerata tempestiva. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa della parte intimata; è stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato per il Ministero.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89/2001

    costituisce il fondamento della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo presupposto.

  • art. 4 L. n. 89/2001

    prevede il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione, decorrente dalla definitività del provvedimento conclusivo del giudizio presupposto.

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    disciplina l’opposizione al decreto reso sulla domanda di equa riparazione.

  • art. 58, comma 1, L. n. 69/2009

    regola l’applicazione temporale della modifica al termine lungo di impugnazione, ma non consente di attrarre alla nuova disciplina i procedimenti endofallimentari relativi a fallimenti anteriori.

  • art. 327 c.p.c.

    nella formulazione previgente alla L. n. 69/2009 opera il termine annuale per la definitività del decreto non comunicato; la Corte lo applica ai fallimenti anteriori alle riforme fallimentari.

  • art. 119 l. fall.

    nella disciplina anteriore alle riforme del 2006 e 2007 rileva per individuare il regime del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento.

  • d.lgs. n. 5/2006

    le sue modifiche non si applicano ai fallimenti anteriori alla riforma.

  • d.lgs. n. 169/2007

    le sue modifiche non si applicano ai fallimenti anteriori alla riforma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in favore del Ministero nelle impugnazioni respinte.

Massime di principio

  • Per stabilire la tempestività della domanda di equa riparazione fondata sulla durata irragionevole di una procedura fallimentare, occorre guardare al regime temporale applicabile alla procedura presupposta, non alla sola data del sub-procedimento di chiusura o di reclamo.
  • Nei fallimenti dichiarati prima delle riforme del 2006 e 2007, il reclamo contro il decreto di chiusura e la conseguente definitività del decreto non comunicato restano soggetti alla disciplina previgente, con termine lungo di un anno ex art. 327 c.p.c. nella versione anteriore alla L. n. 69/2009, oltre sospensione feriale.
  • I procedimenti endofallimentari non vanno considerati autonomi ai fini dell’applicazione del principio tempus regit actum quando la questione riguarda la durata ragionevole della procedura concorsuale originaria.
  • Quando il ricorso per equa riparazione è depositato entro sei mesi dalla definitività calcolata secondo il termine annuale previgente, la domanda non è tardiva e non può essere dichiarata inammissibile per decadenza.
  • Se la parte intimata non svolge difese nel giudizio di legittimità, la Corte può non provvedere sulle spese; la mancata soccombenza del ricorrente ministeriale esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili/improcedibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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