Sentenza n. 615/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Questore di -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-reg. amm. del 21 novembre 2022, con cui è stata adottata nei confronti del ricorrente la misura di prevenzione personale dell’ammonimento, ai sensi dell’art. 8, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito con l. 23 aprile 2009 n. 38);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore recante ammonimento per condotte persecutorie
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009, deducendo la violazione degli artt. 3, 7, 8, 9 e 10 della l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere. Ha sostenuto che la Questura non avrebbe dimostrato che le condotte contestate avessero provocato nella persona offesa un grave stato d'ansia o di paura e un'alterazione delle abitudini di vita; che la comunicazione di avvio non indicava il termine di conclusione del procedimento; che le controdeduzioni non erano state adeguatamente valutate; e che la mancata proposizione della querela dimostrava il superamento della situazione. Dalla documentazione emergevano invece ripetute telefonate e visite presso i luoghi di lavoro della persona offesa, l'attesa nel parcheggio, dichiarazioni di interesse sentimentale, l'invio di e-mail e la reiterazione delle condotte anche dopo il trasferimento della sede lavorativa della persona offesa. Quest'ultima era stata indotta a uscire dal lavoro soltanto se accompagnata e a modificare le proprie abitudini.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'ammonimento del Questore come misura preventiva e discrezionale, finalizzata a prevenire e dissuadere condotte potenzialmente riconducibili agli atti persecutori, per la cui adozione non è necessaria la piena prova della responsabilità penale né un previo accertamento giudiziale del reato. È sufficiente un quadro istruttorio fondato su indizi attendibili e idoneo a sostenere, in termini probabilistici, un giudizio prognostico ex ante sul pericolo di reiterazione o aggravamento delle condotte. Nel caso concreto, le condotte reiterate e gli effetti prodotti sulle abitudini della persona offesa giustificavano l'ammonimento; le contestazioni del ricorrente erano generiche e non superavano gli elementi istruttori raccolti. La mancata proposizione della querela non escludeva la legittimità della misura, poiché l'ammonimento opera nella fase preventiva e la querela per le medesime condotte ne impedirebbe la sovrapposizione con il procedimento penale. La mancata indicazione del termine di conclusione del procedimento nella comunicazione di avvio è stata qualificata come mera irregolarità, inidonea a determinare l'invalidità dell'atto. Il giudice ha escluso anche profili di manifesta illogicità o sproporzione e ha condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con l. 23 aprile 2009 n. 38
«fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta»; «Il questore, assunte se necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento»
L'ammonimento è una misura preventiva e dissuasiva, adottabile sulla base di indizi attendibili e di un giudizio prognostico ex ante, senza necessità di piena prova della responsabilità penale o di un previo accertamento giudiziale.
art. 612-bis c.p.
La fattispecie penale degli atti persecutori costituisce il riferimento sostanziale delle condotte che l'ammonimento mira preventivamente a scongiurare.
artt. 3, 7, 8, 9 e 10 l. 7 agosto 1990 n. 241
Le censure relative a motivazione, comunicazione di avvio, partecipazione e valutazione delle osservazioni non hanno evidenziato vizi invalidanti; in particolare, l'omessa indicazione del termine di conclusione è stata ritenuta una mera irregolarità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore previsto dall'art. 8 del d.l. n. 11/2009 è una misura amministrativa preventiva e dissuasiva, non una sanzione penale né un accertamento di responsabilità; può quindi essere adottato senza la piena prova del reato di atti persecutori e senza un previo accertamento penale.
- Per l'adozione dell'ammonimento è sufficiente un quadro istruttorio composto da indizi attendibili, anche valutati secondo una logica probabilistica, dai quali emerga un pericolo concreto di reiterazione o aggravamento di condotte lesive della libertà, della riservatezza o dell'integrità della persona offesa.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull'ammonimento del Questore resta circoscritto ai casi di evidente carenza dei presupposti fattuali, manifesta irragionevolezza o sproporzione della valutazione amministrativa preventiva.
- La mancata proposizione della querela per gli stessi fatti non dimostra il venir meno della situazione di pericolo e non impedisce l'ammonimento; esprime, piuttosto, la scelta della persona offesa di ricorrere preventivamente allo strumento amministrativo, mentre la proposizione della querela per le medesime condotte esclude la sovrapposizione con l'ammonimento.
- L'omessa indicazione, nella comunicazione di avvio del procedimento, del termine di conclusione del procedimento costituisce una mera irregolarità, inidonea, di per sé, a determinare l'illegittimità o l'annullamento del provvedimento finale.
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